Sentenza del 11/01/2018 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento- Indagini bancarie - Prova presuntiva di attività occulta - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità dei dati acquisiti mediante indagini bancarie come prova presuntiva di maggiori ricavi o operazioni imponibili. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tali dati non potessero essere utilizzati senza la previa prova dell'esercizio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. La questione centrale era quindi stabilire se i movimenti bancari non giustificati potessero dimostrare anche l'esistenza di un'attività occulta, oltre a quantificarne i relativi ricavi o redditi.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. La Corte ha stabilito che, se l'acquisizione dei dati bancari è legittima e non viene contestata, i movimenti risultanti dai conti correnti possono essere utilizzati come presunzioni sia per dimostrare l'esistenza di un'attività occulta, imprenditoriale, professionale o artistica, sia per quantificare il reddito prodotto. Spetta al contribuente fornire la prova analitica che i movimenti non coerenti con quanto dichiarato non hanno rilevanza fiscale.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, D.P.R. n. 600 del 1973
I dati e gli elementi acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
I movimenti bancari possono fondare l'accertamento presuntivo dei redditi, salvo che il contribuente dimostri analiticamente la loro irrilevanza fiscale o la loro già avvenuta considerazione nella dichiarazione.
Art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972
I dati e le notizie [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
In materia IVA, i dati dei conti correnti possono essere utilizzati per ricostruire operazioni imponibili non dichiarate, con onere del contribuente di fornire una giustificazione specifica per ciascun movimento contestato.
Massime di principio
- Le risultanze delle indagini bancarie possono avere efficacia presuntiva anche quando l'Amministrazione non abbia previamente dimostrato l'esistenza di un'attività d'impresa o professionale: i movimenti possono contribuire a dimostrare proprio l'esistenza dell'attività occulta.
- La presunzione opera solo a condizione che l'acquisizione dei dati bancari sia legittima; contestare tempestivamente la legittimità dell'acquisizione può quindi essere decisivo.
- Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita ai singoli movimenti, dimostrando che essi derivano da fonti non imponibili, da operazioni già dichiarate, da trasferimenti irrilevanti o da altre circostanze fiscalmente giustificate.
- Una spiegazione generica o meramente assertiva dei versamenti e dei prelevamenti normalmente non è sufficiente a superare la presunzione prevista dalla legge.
- La regola può applicarsi sia alla quantificazione di ricavi o redditi occultati sia alla ricostruzione di operazioni imponibili ai fini IVA.
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