Sentenza del 11/01/2018 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Accertamento al socio - Distribuzione utili - Ricorso per revocazione - Irrilevanza del calo di peso della merce venduta - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse commesso un errore di fatto nel ritenere favorevole al contribuente l'esito di un diverso contenzioso tributario riguardante la società. L'accertamento traeva origine dalla presunta vendita in nero di parte della merce, desunta da uno scarto di circa il 2,7% tra il peso della merce acquistata e quello della merce venduta, con conseguente imputazione al socio del 50% dei maggiori utili accertati in capo alla società. La CTR aveva invece ritenuto fisiologico e notorio il calo di peso della frutta e trascurabile lo scarto contestato.
La decisione
La revocazione è stata dichiarata inammissibile. L'errore denunciato dall'Agenzia non era un errore di fatto revocatorio, perché la CTR non aveva fondato la decisione su un precedente provvedimento favorevole emesso da altro giudice, ma sulla valutazione del calo fisiologico della merce e della modestia dello scarto di peso. Tali circostanze erano state specificamente dedotte e costituivano il punto controverso del giudizio, quindi non potevano essere riesaminate mediante revocazione. La contestazione avrebbe potuto, al più, essere proposta con ricorso per cassazione. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per un errore percettivo oggettivo, risultante dagli atti, relativo a un fatto non controverso. Non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione dei fatti controversi o il merito della decisione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio straordinario e a critica vincolata: non consente di riesaminare la valutazione del giudice su fatti discussi dalle parti.
- Se il giudice ha valutato una circostanza controversa, come la fisiologicità del calo di peso della merce o la rilevanza di uno scarto percentuale, l'eventuale errore deve essere denunciato con il rimedio ordinario appropriato, normalmente il ricorso per cassazione, non con la revocazione.
- L'errore revocatorio ricorre soltanto quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto documentalmente inesistente o l'inesistenza di un fatto documentalmente certo, purché tale fatto non sia stato oggetto di discussione.
- Nel caso di accertamento di maggiori utili distribuiti a un socio, la contestazione della ricostruzione del reddito societario e della presunzione di distribuzione deve essere formulata nel giudizio e mediante il mezzo di impugnazione coerente con la natura dell'errore denunciato.
- La mancata contestazione tempestiva della valutazione di merito non può essere aggirata trasformando una critica alla decisione in un presunto errore di fatto revocatorio.
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