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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19746/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, sostenendo violazione del contraddittorio perché il Tribunale aveva rilevato d'ufficio che era stato espulso dal territorio nazionale senza condividere tale informazione con la difesa. La difesa avrebbe potuto rappresentare che il decreto di espulsione era impugnato e che era pendente decisione, il che, secondo il ricorrente, avrebbe potuto comportare la revoca dell'allontanamento e il suo ritorno in Italia per scontare la misura alternativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha accertato dagli atti che l'informazione circa l'allontanamento era già contenuta in una nota dell'U.E.P.E. e proveniva dalla stessa difesa (avv. Vito Pipitone), per cui non sussisteva violazione del contraddittorio. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il decreto di espulsione fosse impugnato e in attesa di decisione, perché al momento dell'ordinanza il ricorrente non si trovava nel territorio dello Stato e non aveva presentato alcun progetto per eseguire l'affidamento in prova in Romania; pertanto la misura alternativa non era attuabile. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo in sede di ricorso (obbligo di sintesi e limiti formali delle deduzioni), non incide sul merito sostanziale della questione.

  • Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220093)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la Corte può prendere visione degli atti del fascicolo quando è dedotto un vizio di mancato contraddittorio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del vizio.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per valutare la concessione di misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale) è determinante la possibilità concreta di esecuzione: l'assenza del beneficiario dal territorio nazionale o la mancanza di un progetto esecutivo valido all'estero rendono la misura non attuabile.
  • La mera impugnazione di un provvedimento di espulsione non è, di per sé, elemento idoneo a sospendere le relative conseguenze ai fini dell'attuazione di una misura alternativa, se al momento del provvedimento decisorio il ricorrente non è nel territorio dello Stato e non ha predisposto una soluzione per l'esecuzione all'estero.
  • Non costituisce vizio del contraddittorio l'acquisizione di informazioni negli atti provenienti dalla stessa difesa: se l'informazione era sul fascicolo e nota al difensore, non si può dedurre il mancato confronto con la difesa.
  • Quando si deduce violazione del contraddittorio, il giudice di legittimità può esaminare il fascicolo per verificare se l'assenza di confronto sia reale o apparente (consultare gli atti e la provenienza delle informazioni).
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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