Cassazione Penale, Sentenza n. 22425/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile emessa dal Tribunale di Monza (pena di 1 anno e 10 mesi per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, quale amministratore di fatto della cooperativa Progetto Servizi) sulla base della presunta inconciliabilità tra quel giudicato di condanna e una successiva sentenza della Corte d'appello di Milano che, in altro procedimento, aveva prosciolto il medesimo imputato per intervenuta prescrizione ritenendo inutilizzabili documenti (tra cui email) e valorizzando diversamente le dichiarazioni testimoniali; il ricorrente sosteneva che non si trattava di mera diversa valutazione ma di contrasto insanabile dei fatti storici stabiliti dalle due pronunce, idoneo a giustificare la revisione ex art. 630 co.1 lett. a) c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non ricorra l'ipotesi di revisione per contrasto di giudicati ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. a) c.p.p., perché la divergenza tra la sentenza di condanna (ottenuta in giudizio abbreviato e fondata su documentazione e sommarie informazioni) e la pronuncia di proscioglimento in altro procedimento (decisa in sede dibattimentale con esclusione di utilizzabilità di gran parte delle acquisizioni probatorie) è spiegabile con il diverso regime probatorio e con l'inutilizzabilità delle prove nel secondo processo, e non con una oggettiva inconciliabilità dei fatti storici; la revisione, ha ricordato la Corte, non può servire a una tardiva rivalutazione del merito o della valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile motivo di gravame dal ricorrente in Cassazione; nel testo la Corte ricorda l'atto di impugnazione ma non fonda la decisione su di essa
art. 630 co.1 lett. a) cod. proc. pen.
Disposizione centrale: autorizza la revisione quando i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione. La Corte interpreta la norma restringendone l'applicabilità ai casi di oggettiva e insanabile inconciliabilità dei fatti storici essenziali, escludendo che la sola diversa valutazione delle prove o la diversa utilizzabilità di esse (es. riti diversi) costituiscano motivo di revisione
Richiamato proceduralmente riguardo alla fissazione dell'udienza; menzionato come elemento processuale e non decisivo sul merito
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente dichiarato inammissibile
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4
Norma sostanziale relativa al reato di dichiarazione infedele per il quale il ricorrente era stato condannato in primo grado come amministratore di fatto
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 co.1 lett. a) c.p.p. richiede un contrasto oggettivo e insanabile tra i fatti essenziali stabiliti nelle sentenze e non si fonda su una mera diversa valutazione delle stesse circostanze o delle prove
- Differenze di esito tra procedimenti celebrati con riti diversi (es. abbreviato vs dibattimento) sono spesso spiegabili con il diverso regime di utilizzabilità e valutazione della prova e non costituiscono automaticamente causa di revisione
- L'inutilizzabilità di documenti o di fonti probatorie in un procedimento (che può portare al proscioglimento) non rende automaticamente incompatibile una precedente sentenza di condanna che si sia fondata su quelle stesse prove laddove erano utilizzabili
- La revisione non è un mezzo per riesaminare il merito o ottenere una nuova valutazione delle prove o dell'interpretazione delle norme processuali; è limitata a casi tassativi in cui sia dimostrabile un errore di fatto o un'incompatibilità oggettiva tra giudicati
- Chi propone istanza di revisione rischia la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità non dolosa, l'obbligo del versamento alla Cassa delle Ammende secondo le valutazioni discrezionali del giudice
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