Cassazione Civile, Ordinanza n. 19267/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato, già difensore della parte che aveva ottenuto in cassazione la condanna dell'ente previdenziale alle spese di lite, ha chiesto la correzione di un errore materiale della precedente sentenza della Corte di cassazione. L'errore denunciato consisteva nel fatto che, pur essendo stata liquidata la condanna alle spese in favore della parte ricorrente e pur essendo stata indicata nel ricorso la dichiarazione di antistatarietà, nel dispositivo non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Il difensore, munito di procura speciale anche per la correzione, ha quindi chiesto l'integrazione del dispositivo. L'ente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che la richiesta di distrazione delle spese era effettivamente contenuta nel ricorso per cassazione e che l'omissione nel dispositivo della precedente sentenza era una mera svista materiale emendabile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. La Corte ha quindi disposto che, nella parte dispositiva della sentenza precedente, dopo la liquidazione delle spese fosse inserita la formula 'con distrazione al procuratore antistatario'.
Norme richiamate
Viene applicato quale base procedurale per la correzione dell'errore materiale contenuto in una precedente decisione della Corte di cassazione.
Richiamato nel procedimento di trattazione in camera di consiglio con proposta comunicata alle parti.
Massime di principio
- L'omessa inserzione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta risulti già formulata negli atti e la condanna alle spese sia stata pronunciata, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare anche una sentenza della Corte di cassazione e consente di integrare il dispositivo senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- Ai fini della distrazione delle spese, è decisiva la presenza della relativa istanza nel ricorso o nelle conclusioni; la sua omissione nel dispositivo, se frutto di mera svista redazionale, non richiede un nuovo giudizio di merito.
Come è indicizzato
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