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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25633/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di merito aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato tributario contestato a un'imputata quale legale rappresentante di una società, ma, su appello del Procuratore Generale, aveva disposto la confisca diretta del profitto del reato nei confronti della società. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro tale statuizione. Dal testo emerge che il ricorso non era formulato nella qualità di rappresentante della società, ma personalmente. La Corte ha però rilevato che la confisca era stata disposta solo in forma diretta nei confronti della società, con espressa esclusione della confisca per equivalente nei confronti dell'imputata: pertanto il ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile per la ricorrente, difettando l'interesse a impugnare.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato tributario contestato all'imputata in qualità di legale rappresentante della società.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso il tema della confisca del profitto del reato; la Corte applica il principio secondo cui, se la confisca è disposta solo in forma diretta verso il soggetto che ha conseguito il profitto, manca interesse dell'imputato a contestarla personalmente quando sia esclusa la confisca per equivalente nei suoi confronti.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare è requisito necessario del ricorso per cassazione: esso manca quando la decisione impugnata non è idonea a produrre un concreto vantaggio giuridico per il ricorrente.
  • Se la confisca viene disposta soltanto in forma diretta nei confronti del soggetto che ha conseguito il profitto e il giudice esclude espressamente la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato, quest'ultimo non ha interesse personale ad impugnare la statuizione.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce, nei limiti consentiti, l'adozione della confisca del profitto, ma la legittimazione a dolersene va valutata in relazione alla concreta incidenza del provvedimento sulla sfera giuridica del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniConfisca
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiConfisca

Testo integrale

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