Cassazione Penale, Ordinanza n. 04300/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 ottobre 2023. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto del tutto generico, perché si limita a prospettare la violazione dell'art. 129 c.p.p. senza alcun confronto specifico con il contenuto della decisione impugnata. Il richiamo a una frazione della condotta contestata al capo A dell'imputazione non è stato considerato sufficiente a rendere specifica la doglianza. Dal testo emerge che il capo A riguardava un tentato furto.
Norme richiamate
La mera deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è sufficiente se non è accompagnata da censure specifiche riferite al provvedimento impugnato; il motivo generico determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia della violazione dell'art. 129 c.p.p. deve essere sorretta da censure specifiche e mirate al decisum: il richiamo astratto alla norma non consente il controllo di legittimità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limiti a un'affermazione apodittica o meramente assertiva.
- La parziale evocazione di un segmento della condotta contestata non basta a integrare un motivo specifico se non si indica in che modo tale segmento inciderebbe sull'obbligo del giudice di rilevare cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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