Cassazione Penale, Sentenza n. 20458/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione la determinazione della pena operata dalla Corte di appello, lamentando: 1) mancata chiarezza se la pena base adottata in appello comprendesse già la riduzione per il tentativo; 2) incertezza se le attenuanti generiche riconosciute in primo grado fossero state calcolate in appello; 3) mancata motivazione e violazione dell'art. 597 c.p.p. relativamente all'aumento per continuazione, che in appello risultava superiore rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello fosse partita dalla medesima pena base indicata nel giudizio di primo grado, dalla quale risultava già operata la riduzione per il tentativo, per cui non vi era ambiguità. Ha inoltre osservato che le attenuanti generiche non erano state operate in primo grado e non erano state impugnate dall'imputato, quindi non erano dovute in appello. L'aumento per continuazione è stato applicato nella stessa misura motivata in primo grado (20 giorni di reclusione e €100,00 di multa per ciascuno dei fatti residui), e poiché alla fine è rimasto un solo reato di tentata truffa l'aumento è stato correttamente calcolato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Rilevazioni processuali correlate: la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di truffa contestati alle persone offese Giunta Federico e Lorena Giulio per difetto di querela e aveva rideterminato la pena finale dell'imputato in mesi 4 e giorni 13 di reclusione con la multa risultante nella motivazione.
Norme richiamate
La riduzione per il tentativo era già stata applicata nella determinazione della pena di primo grado e la Corte d'appello è stata ritenuta averla mantenuta; pertanto non vi era necessità di ricalcolarla separatamente in appello.
L'aumento di pena per la continuazione è stato calcolato nella stessa misura adottata in primo grado (20 giorni e €100,00 per ciascun fatto), e applicato in rapporto al numero dei reati residui: con un solo reato rimasto l'aumento risultava conforme alla motivazione di primo grado.
La doglianza relativa a una presunta violazione di tale disposizione non è stata accolta perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione e il criterio applicato per l'aumento fossero coerenti con quanto già espresso nel primo grado.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di contestazione della determinazione della pena, il giudice d'appello che adotti la stessa pena base del primo grado si presume abbia mantenuto le stesse operazioni (es. riduzione per tentativo) salvo che emerga diversamente dalla motivazione; è perciò utile che la motivazione espliciti i conteggi.
- Se in primo grado non sono state applicate attenuanti generiche e l'imputato non impugna quel punto, l'assenza di detto riconoscimento si riverbera anche in sede d'appello salvo che la Corte di appello non intenda riconsiderarle espressamente.
- L'aumento per continuazione deve essere motivato collegandolo al numero di reati residui; quando la Corte di appello applica lo stesso criterio già adottato in primo grado (stessi incrementi per ciascun fatto), ciò giustifica la conferma dell'aumento anche se il numero dei fatti residui cambia.
- Per evitare impugnazioni sul piano formale e di calcolo della pena, le sentenze di merito dovrebbero indicare chiaramente la pena base, l'eventuale diminuzione per il tentativo, le attenuanti/agggravanti considerate e il modo in cui sono stati calcolati gli incrementi (continuazione), con l'aritmetica del computo finale.
- La Corte di Cassazione tende a rigettare ricorsi che pongono questioni di mera apparente incongruità motivazionale quando dalla lettura complessiva della sentenza emerge che il criterio applicato è coerente con la motivazione di primo grado.
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