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Sentenza

Sentenza n. 4541/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi -OMISSIS- e -OMISSIS-, inviata al ricorrente a mezzo pec il -OMISSIS- (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo -OMISSIS-” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo -OMISSIS-” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202216401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di AGEA recante il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per periodi di riferimento relativi al regime delle quote latte, con i relativi atti presupposti e conteggi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione di AGEA e gli atti connessi relativi al ricalcolo del prelievo supplementare, al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, con memoria del 17 dicembre 2025, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta inefficacia ex lege dell'atto impugnato. Ha dedotto che l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, aveva previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti. Secondo il ricorrente, anche il provvedimento impugnato, notificato prima di tale momento, era divenuto inefficace e l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova rideterminazione del prelievo.

La decisione

Il TAR ha preso atto della sopravvenuta inefficacia ex lege della comunicazione di ricalcolo impugnata e, in ossequio al principio dispositivo, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione non contiene un esame dei vizi originariamente dedotti contro il provvedimento, poiché la sopravvenienza normativa ha eliminato l'interesse attuale alla decisione di annullamento. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di AGEA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo di AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e ne prevede la sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa rende ex lege inefficace l'atto amministrativo impugnato, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata dal giudice in conformità alla richiesta della parte ricorrente, in applicazione del principio dispositivo, quando la sopravvenienza elimina l'utilità concreta della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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