Ordinanza n. 4032/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) della determinazione dirigenziale n.ro rep. -OMISSIS- a firma del Direttore del Dipartimento Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata, (ii) della presupposta relazione istruttoria I e II di cui al documento datato 21.4.2026, e (iii) della comunicazione prot.-OMISSIS- dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rilascio di permesso di costruire prot. -OMISSIS- per la realizzazione di un villino bifamiliare in Roma avanzata dal sig. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale, relazione istruttoria e comunicazione dei motivi ostativi relativi all’istanza di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un villino bifamiliare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, una determinazione dirigenziale del Dipartimento Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia Privata, le presupposte relazioni istruttorie e la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale bifamiliare in Roma. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti contro gli atti, né le specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. In sede cautelare, il ricorrente ha prospettato un pregiudizio connesso alla mancata realizzazione dell’intervento edilizio e ha rappresentato circostanze eccezionali per sollecitare la fissazione dell’udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Senza anticipare le valutazioni sul merito della controversia, ha rilevato che la situazione giuridica dedotta è di natura pretensiva, poiché collegata all’aspirata realizzazione di un edificio residenziale, e che il pregiudizio prospettato è esclusivamente patrimoniale. Tale pregiudizio è stato ritenuto inidoneo a integrare il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha tuttavia riconosciuto carattere eccezionale alle circostanze rappresentate dal difensore e ha fissato sollecitamente l’udienza pubblica di merito al 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
per la concessione della misura cautelare richiesta
La tutela cautelare richiede la sussistenza del presupposto cautelare, individuato dal Collegio nel pregiudizio grave e irreparabile; un pregiudizio di natura esclusivamente patrimoniale, connesso a una situazione giuridica pretensiva edilizia, è stato ritenuto inidoneo a suffragarlo.
Massime di principio
- In una controversia relativa al diniego o alla mancata definizione favorevole di un’istanza edilizia, la situazione giuridica del richiedente il titolo abilitativo ha natura pretensiva.
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio esclusivamente patrimoniale derivante dalla mancata realizzazione di un intervento edilizio non è, di per sé, idoneo a integrare il requisito cautelare richiesto dall’art. 55 c.p.a.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza del presupposto cautelare non comporta anticipazione della decisione sul merito della legittimità degli atti impugnati.
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