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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30157/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati avevano convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla mancata attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in materia di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi di specializzazione, con riferimento agli anni anteriori all’anno accademico 1991/92. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-bis c.p.c. I soccombenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza d’appello, con un motivo, e in via subordinata contro la sentenza di primo grado, con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso; successivamente anche per gli altri è stata depositata rinuncia dal difensore munito di procura speciale. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rilevato che le rinunce al ricorso soddisfacevano i requisiti formali di cui agli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Non essendo intervenuta adesione delle amministrazioni controricorrenti alle rinunce, la Corte ha provveduto sulle spese, compensandole per tre quarti e condannando solidalmente i ricorrenti al pagamento del restante quarto in favore delle amministrazioni resistenti, liquidato in euro 3.100 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ha escluso la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha negato il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non all’ipotesi di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma affinché possa produrre l’effetto estintivo del giudizio.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia rituale, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il gravame con ordinanza ai sensi di questa disposizione.

  • art. 96 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso ha escluso la possibilità di irrogare la responsabilità aggravata richiesta dalle amministrazioni resistenti.

  • Cass. n. 6888 del 2015

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • Cass. n. 19562 del 2015

    La misura del raddoppio del contributo unificato, essendo eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente rituale e proveniente da soggetti muniti di idoneo potere, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte deve comunque provvedere sulle spese processuali se non vi è adesione della controparte alla rinuncia, potendo disporne la compensazione solo in parte secondo le circostanze del caso.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere esclusa quando il giudizio si estingue per rinuncia, non essendo configurabile la stessa dinamica processuale del rigetto nel merito dell’impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria applicabile solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non può essere esteso in via analogica all’estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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