Cassazione Penale, Ordinanza n. 00350/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per riciclaggio, ritenendo provata la ricezione di denaro in valuta estera di provenienza delittuosa e individuando il reato presupposto nell'art. 493-bis c.p. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge sulla sussistenza del reato di riciclaggio e sull'individuazione del reato presupposto. Hanno inoltre contestato, nel secondo motivo, la determinazione della pena, sostenendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione della mancata prova certa del reato presupposto. La Corte ha ritenuto che i motivi riproponessero le stesse doglianze già esaminate e disattese in appello, traducendosi in una critica non specifica e meramente apparente, oltre che in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla configurabilità del riciclaggio e sull'individuazione del reato presupposto fossero generiche, reiterative e volte a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre considerato manifestamente infondata la doglianza sulla pena, osservando che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p., e che la motivazione della Corte territoriale era adeguata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato contestato ai ricorrenti, ritenuto integrato dalla Corte di merito sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo.
Indicata dalla sentenza impugnata come fonte delittuosa da cui proveniva il denaro in valuta estera ricevuto dagli imputati, assumendo rilievo quale reato presupposto.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio di commisurazione della pena e della sua adeguatezza rispetto agli elementi di fatto considerati.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, perché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
- La censura che contesta la motivazione della sentenza solo proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali o una diversa attendibilità delle fonti di prova è estranea al sindacato di legittimità.
- Nel reato di riciclaggio la motivazione della condanna può fondarsi su un quadro di fonti di prova anche indiziarie, purché il giudice di merito ne espliciti la convergenza e l'unicità dimostrativa sia dell'elemento materiale sia di quello soggettivo.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché il relativo percorso argomentativo faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e risulti coerente con i criteri legali di commisurazione.
- La contestazione sulla misura della pena non è ammissibile in cassazione quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito o in una critica generica alla motivazione del giudice territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00310/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00328/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00329/2026 del 07/01/2026
- ordinanza_penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00330/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →