Ordinanza n. 147/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini” approvato con delibera n. 4 del Consiglio Comunale di Tortoreto pubblicata all'albo pretorio comunale in data 16/02/2026 sino al 03/03/2026 limitatamente ai seguenti punti: 1. comma 2 articolo 28 che prevede possa essere costituita una colonia felina solo se composta da almeno 5 gatti; 2. comma 3 articolo 28 e comma 3 art.29, che prevedono la necessità del supporto del Servizio Veterinario Asl per il riconoscimento di una colonia felina; 3. comma 4 articolo 28 che prevede la sterilizzazione dei gatti liberi di una colonia felina anche in mancanza di riconoscimento della colonia felina; 4. comma 9 art. 29 che prevede il riconoscimento della colonia felina in aree condominiali solo a seguito di approvazione da parte assemblea condominiale; 5. comma 11 art.29 che vieta il riconoscimento di colonie feline site in prossimità di scuole, ambulatori sanitari, esercizi pubblici, monumenti e fontane per il decoro della città; 6. art. 32 che impone la residenza per poter essere riconosciuto referente di colonia felina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini, limitatamente alle disposizioni sulle colonie feline
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato alcune disposizioni del regolamento comunale concernenti il riconoscimento e la gestione delle colonie feline, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con il primo motivo ha contestato il numero minimo ordinario di cinque gatti previsto per il riconoscimento della colonia felina e la disciplina della sterilizzazione dei gatti liberi, sostenendo che la normativa nazionale e regionale impone il controllo demografico mediante sterilizzazione e disciplina la gestione delle colonie, senza subordinare il riconoscimento a specifici requisiti numerici. Con il secondo motivo ha contestato il ruolo attribuito al Servizio veterinario dell'ASL nel riconoscimento delle colonie feline, sostenendo che tale competenza spetterebbe esclusivamente al sindaco. Con il terzo motivo ha censurato la previsione secondo cui, nelle aree condominiali, il riconoscimento della colonia felina richiede l'approvazione dell'assemblea condominiale, nonché il divieto di riconoscimento delle colonie situate in prossimità di scuole, ambulatori sanitari, esercizi pubblici, monumenti e fontane per ragioni di decoro urbano. Con il quarto motivo ha contestato l'obbligo di residenza nel Comune imposto al referente o gestore della colonia felina, deducendone l'assenza di base normativa e l'illogicità, poiché la residenza anagrafica può non coincidere con il domicilio effettivo.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha effettuato una sommaria delibazione dei motivi. Ha escluso il fumus boni iuris riguardo all'impugnazione dei commi 2 e 4 dell'art. 28: il comma 2 stabilisce il numero minimo di cinque gatti solo in via generale, ammettendo deroghe nei casi particolari; il comma 4 consente la sterilizzazione anche dei gatti liberi non appartenenti alla colonia, sicché non contrasta con la richiesta dell'associazione di estendere gli interventi di controllo demografico. Ha escluso il fumus anche per i commi 3 dell'art. 28 e 3 dell'art. 29, poiché l'art. 5, comma 2, lettera m), della legge regionale Abruzzo n. 47/2013 attribuisce ai Comuni il compito di identificare le colonie feline d'intesa con il Servizio veterinario dell'ASL. Ha invece ravvisato il fumus boni iuris quanto ai commi 9 e 11 dell'art. 29 e all'art. 32: l'assemblea condominiale non può esercitare un potere di riconoscimento della colonia felina; il divieto di riconoscimento in prossimità di determinati luoghi per ragioni di decoro non ha base normativa; e non risulta previsto da alcuna norma l'obbligo di residenza comunale per il gestore della colonia, requisito ritenuto altresì illogico. Ritenuto sussistente il periculum in mora, perché le disposizioni avrebbero reso immediatamente impossibile l'insediamento dei gatti negli spazi privati e pubblici idonei al loro habitat, il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha sospeso le disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 29 e all'art. 32. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 14 aprile 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 5, comma 2, lettera m), legge Regione Abruzzo n. 47/2013
i Comuni “identificano, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente, le "colonie feline" autorizzandone la gestione a privati cittadini o Associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta”
La disposizione attribuisce ai Comuni il compito di identificare le colonie feline d'intesa con il Servizio veterinario dell'ASL, legittimando il ruolo dell'ASL nel riconoscimento o individuazione delle colonie.
È richiamata dalla parte ricorrente quale normativa posta a fondamento del controllo demografico dei gatti liberi mediante sterilizzazione; l'ordinanza non ne sviluppa un'interpretazione autonoma decisiva.
legge Regione Abruzzo n. 47/2023
È richiamata dalla parte ricorrente insieme alla legge n. 281/1991 quale fonte del principio del controllo demografico delle nascite dei gatti liberi mediante sterilizzazione; l'ordinanza non ne indica specificamente la disposizione applicata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris può condurre alla sospensione soltanto delle specifiche disposizioni regolamentari per le quali emerga una plausibile illegittimità, lasciando ferme le altre disposizioni contestate quando esse risultino, a una sommaria delibazione, compatibili con la disciplina applicabile.
- Un regolamento comunale non può attribuire all'assemblea condominiale il potere di riconoscere o negare il riconoscimento di una colonia felina, trattandosi di una funzione amministrativa non conferita da una disposizione normativa.
- Un regolamento comunale non può vietare il riconoscimento di colonie feline collocate in prossimità di scuole, strutture sanitarie, esercizi pubblici, monumenti o fontane per mere ragioni di decoro urbano quando tale limitazione non trovi una base normativa.
- In assenza di una specifica previsione legislativa, il regolamento comunale non può subordinare la designazione del gestore o referente di una colonia felina al requisito della residenza nel Comune; tale requisito è inoltre illogico se non assicura una corrispondenza con la presenza effettiva nel territorio.
- La normativa regionale che prevede l'identificazione delle colonie feline da parte del Comune d'intesa con il Servizio veterinario dell'ASL legittima il coinvolgimento dell'ASL nel procedimento, escludendo che il riconoscimento sia di competenza esclusiva del sindaco.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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