Ordinanza n. 151/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura MEPA per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, disposta all'esito della verifica di congruità dell'offerta economica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, unitamente ai verbali della Commissione giudicatrice relativi alla verifica di congruità dell'offerta economica, agli atti di chiarimento e agli ulteriori atti della procedura. Ha inoltre contestato l'atto di indizione nella parte in cui avrebbe vincolato la stazione appaltante a rigidi automatismi escludenti. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che l'esclusione è stata disposta perché, sulla base dei primi chiarimenti forniti dalla stessa ricorrente, il servizio sarebbe stato gestito in perdita, con costi superiori al corrispettivo proposto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'esclusione, disposta all'esito della verifica di anomalia dell'offerta economica, si fondasse su dati oggettivi forniti dalla stessa ricorrente nei chiarimenti del 24 marzo 2026, dai quali emergeva che i costi da sostenere sarebbero stati superiori al corrispettivo d'appalto e che, quindi, l'esecuzione del servizio avrebbe prodotto una perdita. Il giudice ha inoltre escluso il requisito dell'irreparabilità del danno, poiché le perdite derivanti dall'esclusione dalla gara hanno natura patrimoniale e sono integralmente risarcibili. La ricorrente è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Avezzano delle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella verifica cautelare relativa all'esclusione da una gara per anomalia dell'offerta, assumono rilievo i dati oggettivi forniti dall'operatore economico nei propri chiarimenti, soprattutto quando evidenziano che i costi di esecuzione superano il corrispettivo contrattuale e l'offerta comporterebbe una gestione in perdita.
- Il danno derivante dall'esclusione da una procedura di gara, quando si traduce in perdite di natura patrimoniale, non è irreparabile ai fini della tutela cautelare se può essere integralmente reintegrato mediante risarcimento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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