Ordinanza n. 152/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio della concessione di un'agevolazione regionale e ordine di restituzione dell'anticipazione di € 255.030,00
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale con cui è stata annullata d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la concessione dell'agevolazione relativa a un progetto finanziato nell'ambito di un avviso pubblico regionale, con contestuale ordine di restituzione dell'anticipazione già erogata. Sono stati impugnati anche gli atti del procedimento di audit e la comunicazione di avvio del procedimento. La questione sostanziale riguarda il possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito soggettivo previsto dall'art. 1, par. 4, lett. c), del Regolamento (UE) n. 651/2014, che esclude dagli aiuti le imprese in difficoltà. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dell'intervento regionale per tardiva adozione dell'annullamento d'ufficio, oltre la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Il giudice ha rilevato che l'avviso distingue tra la verifica iniziale dei requisiti soggettivi di ammissibilità, da formalizzare in un verbale, e la successiva perdita dei requisiti, prevista dall'art. 26 quale causa di revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la controversia sul possesso originario del requisito relativo all'assenza di una situazione di difficoltà dell'impresa necessiti di approfondimento nel merito. In base all'avviso pubblico, la revoca riguarda la perdita di requisiti di ammissione positivamente accertati nella fase di verifica e successivamente venuti meno; il provvedimento impugnato appare invece prima facie qualificabile come annullamento del beneficio per mancanza originaria di un requisito di ammissibilità. Da tale qualificazione il giudice ha tratto una prima valutazione di fondatezza della censura relativa al superamento del termine perentorio dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Quanto al periculum in mora, la restituzione dell'importo già erogato, considerata la sua rilevanza, potrebbe compromettere la sopravvivenza dell'attività della ricorrente. È stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento esclusivamente nella parte relativa all'ordine di restituzione dell'anticipazione, mentre non risulta disposta la sospensione integrale dell'annullamento del beneficio. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica indicata nel provvedimento, sebbene la data riportata risulti anteriore a quella dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Il termine previsto per l'annullamento d'ufficio è considerato perentorio; la censura sul suo superamento è stata ritenuta prima facie fondata in relazione alla qualificazione dell'intervento regionale come annullamento per mancanza originaria del requisito.
art. 1, par. 4, lett. c), Regolamento (UE) n. 651/2014
Preclude l'erogazione di aiuti alle imprese in difficoltà; il possesso del requisito alla data di presentazione della domanda costituisce questione controversa da approfondire nel merito.
art. 10, comma 12, avviso pubblico
la fase di verifica [propedeutica alla selezione delle istanze] dei requisiti di ricevibilità (possesso, in capo all’impresa richiedente, dei requisiti soggettivi di ammissibilità e completezza dell’istanza) si conclude con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente
La verifica iniziale dei requisiti soggettivi di ammissibilità deve concludersi con una formalizzazione mediante verbale.
art. 26 avviso pubblico
Prevede la revoca in caso di perdita dei requisiti di ammissione, intesi come requisiti positivamente accertati nella verifica iniziale e successivamente venuti meno.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha sospeso parzialmente l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando un avviso pubblico distingue tra mancanza originaria di un requisito di ammissibilità e successiva perdita di un requisito già positivamente verificato, l'amministrazione deve qualificare coerentemente il proprio intervento: la mancanza originaria non può essere trattata come mera perdita sopravvenuta ai fini dell'applicazione della disciplina della revoca.
- La qualificazione dell'intervento amministrativo come annullamento d'ufficio per mancanza originaria di un requisito, anziché come revoca per perdita sopravvenuta, rende rilevante il rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990; il suo superamento può fondare, in sede cautelare, una prognosi di illegittimità.
- La verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilità prevista da un avviso pubblico deve essere documentata secondo le modalità stabilite dall'avviso stesso, quando questo prescriva la redazione di un verbale conclusivo.
- In sede cautelare, il rischio che la restituzione di una consistente anticipazione comprometta la sopravvivenza dell'attività dell'impresa beneficiaria integra il periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'ordine restitutorio, anche limitatamente a tale parte del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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