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Ordinanza

Ordinanza n. 150/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco allegato B (odontoiatria) al Decreto Rettorale repertorio n. 317/2026 prot. n. 47348 del 18/03/2026 di pubblicazione degli esiti della procedura di bando di selezione per il rilascio del nulla osta per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea Medici e Sanitari, per l’anno accademico 2025/2026 nella parte in cui non ammette la studentessa Giannico Daniela domanda n. 2510450 del 18/02/2026; - ove occorra, del Decreto Rettorale repertorio n. 317/2026 prot. n. 47348 del 18/03/2026 nella parte in cui dispone la pubblicazione dell’allegato B relativo agli esiti della procedura per odontoiatria nella parte in cui non ammette la studentessa Giannico Daniela domanda n.2510450 del 18/02/2026; - del diniego all’istanza di soccorso istruttorio contenuto nella nota emessa in riscontro all’istanza del 16/4/2026 acquisita con protocollo di ateneo n. 56625 del 16/04/2026; - ove occorra, e per quanto di ragione, quale atto presupposto, del bando dell’Università degli Studi di L’Aquila procedura di bando di selezione per il rilascio del nulla osta per l’iscrizione ad anni di corso successivi al primo dei corsi di laurea Medici e Sanitari, per l’anno accademico 2025/2026 nella parte in cui contiene una disciplina di ammissione alla procedura per gli studenti provenienti da ateneo straniero adottata in violazione della normativa comunitaria e statale di riferimento; - di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto Nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi inserita nell’elenco di cui all’allegato B Decreto Rettorale repertorio n. 317/2026 prot. n. 47348 del 18/03/2026 e per conseguenza a disporre l’adizione di tutti i provvedimenti necessari a consentire l’iscrizione della ricorrente al corrente anno accademico e a frequentare i corsi universitari.

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione all'elenco degli studenti ammessi alla procedura di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di odontoiatria e diniego del soccorso istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'elenco degli esiti della procedura selettiva, nella parte in cui non la ammetteva, nonché il diniego dell'istanza di soccorso istruttorio e, ove occorrente, la disciplina del bando relativa agli studenti provenienti da atenei stranieri. Ha chiesto anche la declaratoria del diritto all'inserimento nell'elenco e l'adozione dei provvedimenti necessari per consentirle l'iscrizione e la frequenza dei corsi. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava la mancata valorizzazione della documentazione attestante il percorso universitario all'estero e, in particolare, il rifiuto del soccorso istruttorio. L'amministrazione aveva richiesto che la documentazione rilasciata da atenei esteri fosse legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane; il certificato prodotto dalla ricorrente e allegato alla dichiarazione DGES risultava privo di apostille.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato che il certificato attestante il percorso universitario estero della ricorrente era privo di apostille e che tale carenza si poneva in contrasto frontale con la prescrizione del bando, che imponeva la legalizzazione della documentazione rilasciata da atenei esteri accreditati e relativa a corsi di laurea accreditati. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sommaria valutazione del fumus boni iuris.

  • Bando dell'Università degli Studi di L'Aquila per l'iscrizione ad anni successivi al primo, anno accademico 2025/2026

    Tutta la documentazione rilasciata da Atenei esteri accreditati e con corsi di laurea accreditati deve essere prodotta su carta intestata dell’Università di provenienza, con firma dei Funzionari preposti e timbro dell’Ateneo e deve essere legalizzata dalle Autorità Diplomatiche Italiane presenti nel Paese di provenienza.

    La prescrizione del bando è stata ritenuta vincolante nella fase cautelare; la mancanza dell'apostille del certificato prodotto è stata considerata incompatibile con il requisito di legalizzazione previsto per la documentazione proveniente da atenei esteri.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la mancanza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della domanda quando dagli atti risulti documentalmente accertata la non conformità della documentazione prodotta a un requisito espresso della lex specialis.
  • Quando un bando richiede che la documentazione rilasciata da un ateneo estero sia legalizzata dalle autorità competenti, la produzione di un certificato privo della prescritta formalità di autenticazione può impedire l'ammissione alla procedura, salvo diversa valutazione non risultante dagli atti della decisione.
  • Il soccorso istruttorio non conduce, nella fase cautelare, alla sospensione degli effetti della non ammissione quando la carenza documentale risulta oggettivamente incompatibile con una prescrizione espressa del bando.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorio

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