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Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero per occupazione abusiva di suolo pubblico Protocollo (U) n. 0008079/2026 del 23 febbraio 2026 emessa dal Dirigente della IV Area – Servizi per la promozione del territorio – Servizi per lo sviluppo economico – Ufficio SUAP, Promozione economica-commercio, notificata a mezzo p.e.c. il 23 febbraio 2026; - del provvedimento del Comune di Giulianova prot. n. 37989/2023 di avvio del procedimento di revoca per mancato pagamento del canone; - del provvedimento del Comune di Giulianova prot. n. 49061/2023 del 23/11/2023 con cui veniva dichiarata la decadenza delle autorizzazioni per persistente morosità pari ad € 17.083,86; - per quanto di ragione di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, preparatorio, connesso, collegato o conseguente, comunque lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero per occupazione abusiva di suolo pubblico, preceduta dalla decadenza dalle autorizzazioni per persistente morosità nel pagamento del canone

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi e sgombero per occupazione abusiva di suolo pubblico, nonché gli atti presupposti relativi all'avvio del procedimento di revoca e alla dichiarazione di decadenza dalle autorizzazioni per persistente morosità, quantificata in euro 17.083,86. Nella fase cautelare il Comune ha inoltre sollevato eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, riservate dal Collegio alla fase di merito. Il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché non risultava formalizzata alcuna voltura del titolo concessorio dalla società ricorrente a un'altra società: il trasferimento della concessione di occupazione di suolo pubblico richiede un atto formale ed espresso dell'amministrazione comunale. Ha inoltre valorizzato l'ammissione della ricorrente, contenuta nella memoria procedimentale del 30 novembre 2023, di avere pagato due bollettini COSAP relativi al 2016 soltanto il 29 novembre 2023, quindi dopo l'adozione e la notificazione del provvedimento di decadenza del 23 novembre 2023. Infine, la ricorrente contestava il difetto di motivazione dell'ordinanza di sgombero, ma il giudice ha ritenuto che l'atto desse puntualmente conto dei presupposti di fatto e di diritto, richiamando l'avvio del procedimento di revoca, il successivo provvedimento di decadenza per morosità e la persistente occupazione sine titulo.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris: la concessione non risultava validamente volturata in favore di altra società, i pagamenti invocati dalla ricorrente erano successivi alla dichiarazione di decadenza e l'ordinanza di ripristino e sgombero risultava adeguatamente motivata per relationem mediante il richiamo agli atti presupposti e alla persistente occupazione senza titolo. Le eccezioni comunali di inammissibilità e improcedibilità non sono state definite, essendo state rinviate alla sede di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Giulianova, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla sommaria delibazione del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • La voltura di una concessione amministrativa per l'occupazione di suolo pubblico da un soggetto a un altro richiede un atto formale ed espresso dell'amministrazione concedente; il mero subentro o la prosecuzione dell'occupazione da parte di un diverso soggetto non dimostrano il trasferimento del titolo.
  • Il pagamento dei canoni arretrati effettuato dopo l'adozione del provvedimento di decadenza per persistente morosità non esclude, nella fase cautelare, la rilevanza dell'inadempimento già accertato né fonda, di per sé, il fumus dell'illegittimità della decadenza.
  • Un'ordinanza di ripristino e sgombero per occupazione sine titulo è adeguatamente motivata quando richiama puntualmente gli atti presupposti che hanno determinato la perdita del titolo concessorio e dà conto della persistente occupazione senza titolo.
  • Nella fase cautelare il giudice può rinviare alla fase di merito l'esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità quando, già a una sommaria delibazione, risulti insussistente il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutelaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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