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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08934/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina commessa ai danni della persona offesa, nell'ambito della quale era stato ritenuto anche concorrente nel delitto di lesioni insieme a un correo. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per rapina, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo tipico e del nesso funzionale tra violenza e impossessamento. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione concorsuale alle lesioni, affermando che le lesioni più gravi sarebbero state realizzate esclusivamente dall'altro concorrente. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge sul trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e il modo in cui erano state applicate le attenuanti generiche e le ulteriori attenuanti riconosciute.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi e infondato il terzo, rilevando che la violenza aveva agevolato e reso possibile la sottrazione, che il dolo della rapina può essere anche estemporaneo, e che l'imputato aveva partecipato materialmente all'aggressione, rispondendo anche delle lesioni più gravi cagionate dal correo poiché la sua condotta aveva agevolato e rafforzato l'intendimento criminoso. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata ritenuta correttamente compresa nella forbice edittale; è stato inoltre precisato che il giudice, nel riconoscere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, non è tenuto a partire dal minimo edittale né a applicare la riduzione massima. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La rapina richiede che la violenza o minaccia agevoli e renda possibile la sottrazione; il dolo può anche maturare in modo estemporaneo nel corso dell'azione.

  • art. 582 c.p.

    Le lesioni cagionate nel contesto dell'aggressione sono ascritte anche a chi partecipa materialmente alla condotta e rafforza l'altrui intenzione criminosa, in presenza di concorso di persone.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel riconoscere le attenuanti generiche il giudice non è obbligato a partire dal minimo edittale né a praticare la riduzione massima, potendo determinare la pena entro il limite legale in base alla valutazione complessiva del caso.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione concreta della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice entro la forbice edittale, purché motivata e non congetturale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di rapina, il nesso funzionale tra violenza e impossessamento sussiste quando la violenza abbia agevolato o reso possibile la sottrazione, senza che sia necessario che l'animus rapinandi sia preesistente e stabile sin dall'inizio dell'azione.
  • Il dolo della rapina può essere anche estemporaneo, formandosi nel corso dell'azione criminosa, purché l'agente consapevolmente si appropri del bene dopo aver posto in essere la violenza.
  • Nel concorso di persone, risponde anche delle lesioni più gravi chi partecipi materialmente all'aggressione e con la propria condotta rafforzi o agevoli l'altrui proposito criminoso, quando l'evento lesivo sia inserito nello sviluppo dell'azione comune.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la pena sia determinata entro la forbice edittale e la doglianza si risolva in una mera critica congetturale, non essendo imposto al giudice di applicare la riduzione massima delle attenuanti generiche né di assumere sempre il minimo edittale come base di calcolo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaLesioniImpugnazioniPena e commisurazioneConcorso di personeElemento soggettivo
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

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