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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40130/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 6/04/2024 del G.I.P. di Bologna che ha revocato la sospensione condizionale della pena (1 anno e 10 mesi) per il reato di atti persecutori (art. 612-bis). Il G.I.P. ha ritenuto che il condannato non avesse adempiuto all'obbligo di completare un corso di recupero previsto ex art. 165, comma quinto, cod. pen., dato che il Consultorio familiare ha interrotto il percorso dopo due colloqui in cui l'interessato ha dichiarato di non sentirsi a rischio di reiterazione. Il ricorrente ha dedotto, principalmente, che il giudice della cognizione non aveva fissato un termine entro il quale adempiere all'obbligo e che, in mancanza di fissazione, il termine deve coincidere con i termini quinquennali o biennali di cui all'art. 163 cod. pen.; pertanto la revoca intervenuta prima del quinquennio era erronea. In secondo luogo ha contestato la valutazione logica sull'inadempimento, sostenendo che la partecipazione a due incontri non legittimava automaticamente la revoca.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo assorbente e ha annullato con rinvio l'ordinanza del G.I.P. di Bologna. La Corte ha affermato il principio secondo cui, se la sospensione condizionale è subordinata all'adempimento di un obbligo, il termine per l'adempimento deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se non viene fissato, il termine coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. Nel caso di specie il termine quinquennale non era ancora decorso al momento della revoca, quindi la revoca per inadempimento era prematura. Ordinato il rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. di Bologna.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen. (comma quinto e sesto)

    Stabilisce che la sospensione condizionale può essere subordinata all'adempimento di obblighi (es. percorsi di recupero); il termine per l'adempimento è elemento essenziale e deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione

  • art. 168 cod. pen. (primo comma, n. 1)

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena in caso di inadempimento degli obblighi cui è subordinata; l'applicazione richiede che sia stato previamente precisato il termine per l'adempimento o che sia decorso il termine legale

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini di decadenza/estinzione (cinque o due anni) utili a determinare la durata massima entro la quale, in mancanza di diverso termine fissato, si considera dovuto l'adempimento subordinato alla sospensione condizionale

  • Giurisprudenza citata

    Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori, Rv. 283577); Sez. 6, n. 30147 del 03/05/2023 (P., Rv. 285046)

    Confermano il principio che il termine per l'adempimento degli obblighi sostanziali della sospensione condizionale è elemento essenziale; se non fissato in sentenza può essere determinato dal giudice dell'esecuzione ma, in mancanza, si applicano i termini di cui all'art. 163

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di obblighi, il termine per l'adempimento è elemento essenziale e deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione.
  • Se il termine non viene fissato, esso coincide con i termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza; la revoca per inadempimento prima di tale scadenza è inammissibile se non è previamente stato indicato un termine.
  • Il giudice dell'esecuzione può determinare successivamente termini e modalità di attuazione dei percorsi di recupero, ma non può dichiarare inadempienza qualora non sia stata prima data al condannato la possibilità di adempiere entro un termine legittimo.
  • In caso di contestazione sulla mancata partecipazione a percorsi di recupero, è necessario verificare se la non partecipazione è avvenuta entro un termine già fissato o se l'interruzione sia imputabile a fattori che non configurano inadempimento automatico; in mancanza di termine, il rimedio è la fissazione del termine o la pronuncia di rigetto della revoca.
  • In situazioni simili, il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere la fissazione del termine da parte del giudice dell'esecuzione o impugnare la revoca intervenuta prima della scadenza dei termini legali.

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