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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22952/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione per l'evidente inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto indicare gli elementi per escludere una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza del tutto generica e meramente assertiva, priva di concreta correlazione con il caso e quindi inidonea a integrare un valido motivo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare e motivare l'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione dichiarata inammissibile.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale presidio del criterio della colpa nella proposizione di un'impugnazione inammissibile ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a formule astratte e assertive, senza specifica correlazione con la concreta vicenda processuale e senza una critica effettiva alla motivazione impugnata.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione in modo generico: occorre indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero evidente una causa di proscioglimento immediato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l'inammissibilità sia riconducibile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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