Sentenza n. 7878/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Il ricorso, tuttavia, è stato depositato senza essere notificato alle amministrazioni intimate. Il TAR, dopo avere rilevato la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e avere assegnato un termine per il deposito di memorie, ha constatato l’inerzia del ricorrente, che non ha prodotto né memorie né documenti.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La notificazione del ricorso introduttivo risultava completamente omessa; tale omissione integra inesistenza della notificazione e non mera nullità. Conseguentemente, non era possibile né la rinnovazione della notificazione su ordine del giudice né la sanatoria mediante costituzione dell’amministrazione. Nel caso concreto, inoltre, le amministrazioni non si erano costituite, non essendo state evocate in giudizio. Il giudice ha distinto l’inesistenza, caratterizzata dalla mancanza assoluta dell’attività notificatoria o dei suoi elementi essenziali, dalla nullità, che può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione. Nulla sulle spese, poiché l’amministrazione non si è costituita.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando ricorrono i relativi presupposti e le parti siano state avvisate.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio rilevanti ai fini della decisione e di consentire il deposito di memorie; il TAR lo ha applicato avvisando le parti del possibile difetto di notificazione e concedendo un termine per controdedurre.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in presenza dell’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La completa omissione della notificazione del ricorso introduttivo all’amministrazione resistente integra inesistenza della notificazione e determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo essere sanata mediante costituzione del destinatario né mediante rinnovazione disposta dal giudice.
- La notificazione è nulla, e non inesistente, quando l’attività notificatoria sia stata comunque eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli prescritti, ma sussista un collegamento riconoscibile con il destinatario tale da rendere possibile la conoscenza dell’atto; in tal caso la nullità può essere sanata dalla costituzione o dalla rinnovazione della notificazione.
- Quando il giudice rileva d’ufficio la possibile inesistenza della notificazione e assegna alle parti un termine per controdedurre ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’inerzia del ricorrente non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ove ricorrano i presupposti dell’art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
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