Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7878/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202515280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Il ricorso, tuttavia, è stato depositato senza essere notificato alle amministrazioni intimate. Il TAR, dopo avere rilevato la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e avere assegnato un termine per il deposito di memorie, ha constatato l’inerzia del ricorrente, che non ha prodotto né memorie né documenti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. La notificazione del ricorso introduttivo risultava completamente omessa; tale omissione integra inesistenza della notificazione e non mera nullità. Conseguentemente, non era possibile né la rinnovazione della notificazione su ordine del giudice né la sanatoria mediante costituzione dell’amministrazione. Nel caso concreto, inoltre, le amministrazioni non si erano costituite, non essendo state evocate in giudizio. Il giudice ha distinto l’inesistenza, caratterizzata dalla mancanza assoluta dell’attività notificatoria o dei suoi elementi essenziali, dalla nullità, che può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione. Nulla sulle spese, poiché l’amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, quando ricorrono i relativi presupposti e le parti siano state avvisate.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio rilevanti ai fini della decisione e di consentire il deposito di memorie; il TAR lo ha applicato avvisando le parti del possibile difetto di notificazione e concedendo un termine per controdedurre.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in presenza dell’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La completa omissione della notificazione del ricorso introduttivo all’amministrazione resistente integra inesistenza della notificazione e determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo essere sanata mediante costituzione del destinatario né mediante rinnovazione disposta dal giudice.
  • La notificazione è nulla, e non inesistente, quando l’attività notificatoria sia stata comunque eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli prescritti, ma sussista un collegamento riconoscibile con il destinatario tale da rendere possibile la conoscenza dell’atto; in tal caso la nullità può essere sanata dalla costituzione o dalla rinnovazione della notificazione.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio la possibile inesistenza della notificazione e assegna alle parti un termine per controdedurre ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’inerzia del ricorrente non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ove ricorrano i presupposti dell’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.