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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8370/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Cavallaro avverso il decreto penale di condanna n. 10/2009 per falsa dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 c.p.) relativa alla dichiarazione del 29 aprile 2008. Il ricorrente deduceva che un DURC rilasciato il 10 marzo 2008, valido per novanta giorni, attestava la regolarità contributiva anche per il periodo di interesse (coprendo quindi anche la data del 29 aprile 2008) e che tale documento era incompatibile con la condanna; la Corte d'appello aveva invece ritenuto l'istanza manifestamente infondata sostenendo che il DURC del 10 marzo attestava regolarità solo fino a febbraio 2008 e che un DURC del 10 maggio 2008 attestava irregolarità per il periodo contestato, valutazione che il ricorrente censurava come invasione di merito nella fase di verifica di ammissibilità e omissione della considerazione della validità temporale del DURC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che la verifica di ammissibilità dell'istanza di revisione, quando fondata su presunta inconciliabilità tra giudicati (art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), deve limitarsi a controllare l'irrevocabilità della sentenza evocata e la mera pertinenza della stessa rispetto ai fatti oggetto della condanna; se la decisione invocata è pertinente, i contenuti devono poi essere valutati nel contraddittorio delle parti nella fase successiva. La Corte d'appello aveva invece svolto un esame di merito de plano (anche confrontando i contenuti della decisione di condanna con il DURC) e non aveva considerato la validità temporale del DURC (art. 39-septies del d.l. 30/12/2005 n. 273, conv. nella legge 23/02/2006 n. 51). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., affinché si proceda, nei limiti indicati, al giudizio di fase con pieno contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura di revisione e le conseguenze dell'annullamento in Cassazione; applicata per disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio di fase

  • art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Predisce la revisione per inconciliabilità tra giudicati; la Corte precisa che, in tali casi, la verifica di ammissibilità deve limitarsi a verificare l'irrevocabilità della sentenza evocata e la sua pertinenza rispetto ai fatti oggetto della condanna

  • art. 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, conv. nella legge 23 febbraio 2006 n. 51

    art. 39-septies del d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006 n. 51

    Norma richiamata in relazione alla validità temporale del DURC (novanta giorni); la Corte rileva che la Corte d'appello non ha considerato questo profilo nella valutazione di ammissibilità

Massime di principio

  • La verifica preliminare di ammissibilità dell'istanza di revisione deve limitarsi a controllare i requisiti formali, l'irrevocabilità della sentenza invocata e la mera pertinenza di quella decisione rispetto ai fatti contestati; non è consentito decidere nel merito senza contraddittorio
  • Se la decisione invocata come elemento di inconciliabilità appare pertinente, i suoi contenuti e la loro incidenza sulla sentenza impugnata devono essere valutati nel giudizio di revisione con pieno contraddittorio tra le parti
  • La Corte di merito non può esaminare de plano e risolvere questioni di fatto o di prova (ad es. la portata temporale di un DURC) nella fase di ammissibilità, pena l'effrazione del diritto di difesa
  • Il DURC ha rilevanza temporale e la sua validità (novanta giorni secondo l'art. 39-septies richiamato) va considerata nella valutazione della pertinenza rispetto alle condotte contestate
  • In situazioni analoghe, se una sentenza assolutoria su fatti temporalmente sovrapponibili è invocata per revisione, il giudice deve prima accertare la pertinenza del giudicato e poi consentire alle parti di discutere nel merito in sede di contraddittorio prima di pronunciarsi sulla fondatezza della richiesta

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