Cassazione Civile, Ordinanza n. 25887/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio. Ha disposto la compensazione delle spese e ha escluso i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato. La decisione è stata resa ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato la sua domanda di rimborso di una parte dell'IRPEG versata per l'anno d'imposta 1992. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi rilevato che il giudizio doveva essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese e senza raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base processuale della rinuncia al ricorso per cassazione.
Norma richiamata come base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia aderita dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso seguita dall'adesione della controparte comporta l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, se mancano i relativi presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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