Cassazione Civile, Ordinanza n. 17824/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda quattro avvisi di liquidazione emessi per la registrazione di altrettanti decreti ingiuntivi pronunciati dal Giudice di Pace. In appello, la CTR Molise ha ritenuto dovuta l'imposta fissa di registro solo sui decreti ingiuntivi, escludendo invece l'ulteriore imposta fissa richiesta dall'Ufficio per l'atto asseritamente enunciato nel provvedimento giudiziario, cioè il rapporto di mandato/prestazione d'opera professionale tra l'avvocato e i clienti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, quando un provvedimento giudiziario enuncia un atto, l'imposta di registro si applica anche a tale atto oltre che al provvedimento che lo richiama, e che nei decreti ingiuntivi era comunque menzionato il negozio giuridico sottostante, rappresentato dall'attività professionale svolta. Il contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, il difetto di autosufficienza, l'improcedibilità e soprattutto la formazione del giudicato interno sulla ratio della sentenza di primo grado relativa alla non debenza dell'imposta sugli atti enunciati, perché l'Ufficio non aveva censurato in appello la statuizione secondo cui il rapporto professionale era cessato e i suoi effetti erano esauriti.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbenti le eccezioni del contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la sentenza di primo grado conteneva una autonoma ratio decidendi non impugnata in appello dall'Ufficio, relativa alla non debenza del tributo sugli atti enunciati in quanto il rapporto professionale era cessato e i suoi effetti erano esauriti; tale mancata censura ha determinato il passaggio in giudicato interno di quella statuizione. Di conseguenza, il ricorso per cassazione, limitato alla sola questione della tassazione degli atti enunciati, è stato dichiarato inammissibile. È rimasta ferma, in assenza di ricorso incidentale del contribuente, la statuizione della CTR sulla debenza dell'imposta fissa per la registrazione dei soli decreti ingiuntivi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale invocata dall'Agenzia per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
la Corte richiama la disciplina della tassazione per enunciazione, chiarendo che non basta una generica menzione dell'atto, ma occorre l'enunciazione degli atti posti alla base della decisione; inoltre rileva che, nel caso concreto, non era stata censurata in appello la statuizione di cessazione degli effetti del rapporto enunciato.
art. 8, tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/1986
viene richiamata come base dell'imposta fissa dovuta per la registrazione dei decreti ingiuntivi.
è stata evocata dal controricorrente per dedurre l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito degli atti processuali su cui si fondava l'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro per enunciazione, non ogni generica menzione di un rapporto o di un atto in un provvedimento giudiziario integra il presupposto impositivo: è necessaria l'enunciazione dell'atto posto dal giudice a base della decisione e la sua autonomia giuridica rispetto al provvedimento enunciante.
- Per la tassazione dell'atto enunciato occorre, oltre alla menzione, che permanga l'efficacia giuridica dell'atto stesso; se il giudice di merito accerta che gli effetti del rapporto enunciato sono cessati, tale ratio deve essere specificamente censurata nei gradi di merito, altrimenti si consolida in giudicato interno.
- Se una sentenza di primo grado contiene una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata impugnazione di quella statuizione in appello preclude la censura in cassazione sul punto, con conseguente inammissibilità del ricorso che investa solo questioni ormai coperte da giudicato interno.
- La tassazione del decreto ingiuntivo resta distinta dalla pretesa impositiva relativa all'eventuale atto enunciato: l'eventuale consolidamento sul primo profilo non consente di riaprire il secondo se non è stato ritualmente devoluto nei gradi di merito.
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