Cassazione Civile, Sentenza n. 35505/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2001. L'Agenzia contestava: 1) che le prestazioni di assistenza e la sostituzione di apparecchiature effettuate in garanzia dovevano essere documentate per essere considerate non imponibili ai fini IVA; 2) che la società aveva corrisposto somme all'allora amministratore senza operare le ritenute IRPEF. La contribuente aveva impugnato l'avviso davanti alla CTP, che le aveva dato ragione; la CTR aveva confermato. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio perché la resistente, nel corso del procedimento di cassazione, ha aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 della legge n.119/2018 e ha versato la prima rata; non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, si applicano i commi 10, 12 e 13 dell'art.6 e il processo è stato dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Inoltre la Corte ha escluso l'applicazione del "doppio contributo unificato" alla ricorrente, considerata pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale, richiamando l'interpretazione restrittiva della norma che limita il raddoppio ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. La Corte non si è pronunciata sui motivi di merito dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
art. 6, commi 10, 12 e 13, Legge n.119/2018
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice... Se entro tale data il contribuente deposita... la prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020... 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020... il processo è dichiarato estinto...
La Corte applica questi commi per dichiarare estinto il procedimento di cassazione quando il contribuente ha aderito alla definizione agevolata e non risultano né diniego notificato né istanza di trattazione entro i termini previsti.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Disposizione sul raddoppio del contributo unificato per alcuni esiti del giudizio
Il raddoppio del contributo unificato è una misura eccezionale e sanzionatoria applicabile nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è stata estesa dalla Corte ai casi di estinzione per definizione agevolata quando la parte è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale.
Cass. sez. lav., sent. n. 23175/2015 (richiamata)
Precedente giurisprudenziale sul carattere sanzionatorio e sulla portata limitata del raddoppio del contributo unificato
Viene richiamato il principio secondo cui il raddoppio ha natura eccezionale e va interpretato restrittivamente, circoscrivendone l'applicazione ai casi tassativi indicati dalla norma.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art.6 DL n.119/2018 sospende il processo, ma pone oneri procedurali: il contribuente deve depositare copia della domanda e del versamento (almeno della prima rata) e seguire i termini per eventuali istanze di trattazione o per la notifica del diniego.
- Se non è notificato un diniego della definizione e non è presentata istanza di trattazione entro il termine finale (31/12/2020 nel caso esaminato), il giudice dichiara il processo estinto; l'estinzione comporta che le questioni di merito non vengano più decise nel procedimento estinto.
- Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato è da interpretare restrittivamente: si applica tipicamente nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non va automaticamente esteso ad altre ipotesi di estinzione procedurale, con particolare cautela quando la parte è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura Generale.
- Per evitare estinzioni involontarie, chi aderisce a una definizione agevolata deve conservare e depositare prova dei versamenti, monitorare le comunicazioni dell'amministrazione e, se necessario, presentare l'istanza di trattazione nei termini previsti.
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