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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34259/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 marzo 2025. La Corte di cassazione non entra nel merito delle doglianze, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità formale: l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, quindi non legittimato a proporre il ricorso. Il motivo decisivo riguarda dunque la validità della sottoscrizione e la necessità della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità, non questioni sostanziali sul reato o sulla responsabilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da difensore non iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla l. n. 103 del 2017. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude la difesa personale in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale; la sottoscrizione da parte di difensore non abilitato comporta inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato solo per escludere che l'art. 613 c.p.p. violi il diritto al ricorso per cassazione o le garanzie difensive.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo per escludere che il requisito della difesa tecnica in cassazione contrasti con il diritto a un equo processo.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rappresentanza tecnica è necessaria: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale, pena l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'esclusione della difesa personale in cassazione è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, poiché la scelta del legislatore di richiedere una qualificazione professionale elevata per il giudizio di legittimità rientra nella sua discrezionalità.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un vizio riconoscibile e imputabile alla parte, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
  • In presenza di una causa evidente di inammissibilità formale del ricorso, la Corte può decidere senza formalità di procedura.
  • La verifica preliminare della legittimazione del difensore precede ogni esame del merito e assorbe le eventuali censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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