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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16779/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dall'emissione di un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 6.500 in favore di un determinato beneficiario, che veniva però incassato presso la società del servizio postale, quale banca negoziatrice, da soggetto diverso dal prenditore indicato nel titolo. La compagnia emittente agiva per ottenere la restituzione della somma pagata in modo non liberatorio. Il tribunale condannava la società convenuta e la decisione veniva confermata in appello. In cassazione la società del servizio postale deduceva: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933 e dell'art. 1218 c.c., sostenendo che la responsabilità della banca negoziatrice sarebbe comunque governata dalla regola della non imputabilità dell'inadempimento e dalla prova della diligenza; 2) violazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare la diligenza osservata nell'esame dell'autenticità del titolo e dell'identità del presentatore; 3) violazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., assumendo che la spedizione del titolo con posta ordinaria, anziché con posta assicurata, avesse contribuito causalmente all'evento dannoso e integrasse concorso di colpa dell'emittente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi. Ha affermato che la banca negoziatrice dell'assegno non trasferibile, chiamata a rispondere del danno per errore nell'identificazione del legittimo portatore, può provare che l'inadempimento non le è imputabile dimostrando di aver adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Ha inoltre ribadito che la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria, in assenza di cautele, può integrare concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., quale antecedente necessario dell'evento dannoso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    La banca negoziatrice dell'assegno non trasferibile risponde del pagamento a soggetto non legittimato, ma può liberarsi provando la non imputabilità dell'inadempimento e l'osservanza della diligenza richiesta.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità non è esclusa in astratto dalla disciplina generale, ma l'obbligato può andare esente da responsabilità se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza richiesta alla banca negoziatrice è quella qualificata del professionista nell'esercizio dell'attività bancaria.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta verifica del titolo e della legittimazione del presentatore.

  • art. 83 d.p.r. n. 156/1973

    Richiamato in relazione alle modalità di spedizione del titolo e alle cautele postali utilizzabili.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    Richiamato con riferimento alla disciplina del servizio postale e alle forme di spedizione cautelata.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione dell'assegno con posta ordinaria, senza particolari cautele, può integrare concorso di colpa del mittente e riduzione del risarcimento.

Massime di principio

  • La banca negoziatrice che paghi un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario non è automaticamente responsabile in modo oggettivo: può andare esente da responsabilità se prova di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e quindi la non imputabilità dell'errore.
  • Nel caso di sottrazione o indebita riscossione di assegno spedito al beneficiario, la spedizione per posta ordinaria, priva di cautele idonee, può costituire condotta colposa del mittente e fondare il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., essendo un antecedente necessario dell'evento dannoso.
  • La valutazione della responsabilità della banca negoziatrice richiede di verificare in concreto le modalità di identificazione del presentatore e l'osservanza della diligenza professionale, non potendo la colpa essere affermata in via meramente automatica.
  • L'errore nell'identificazione del prenditore di un assegno non trasferibile integra un inadempimento valutabile secondo i criteri generali dell'obbligazione, ma tali criteri devono essere coordinati con la disciplina speciale del titolo di credito e con la prova liberatoria della banca.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitoli di credito
RamiObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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