Cassazione Penale, Sentenza n. 42741/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati indicati negli artt. 633-639-bis c.p.; dedotte violazioni di diritto processuale e di motivazione: 1) presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. per l'esistenza di una querela del 2009 relativa alla stessa contestazione (presunto ne bis in idem), 2) incongruenza tra il perimetro della contestazione e le considerazioni dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio, 3) omessa motivazione sulla richiesta del beneficio della non menzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa ai primi due motivi, ritenendo che: sulla questione della querela del 2009 gravava l'onere della difesa di dimostrare l'esistenza di una pronuncia di archiviazione per far valere il ne bis in idem; circa la motivazione della pena, essendo la pena prossima al minimo edittale, il richiamo al criterio di adeguatezza è stato ritenuto sufficiente. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto fondato esclusivamente nella parte concernente la mancata e insufficiente motivazione sul diniego del beneficio della non menzione: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla non menzione. Il resto della sentenza è stato dichiarato irrevocabile/inammissibile
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che, in presenza di una querela anteriore, spetti alla difesa dimostrare l'esistenza di una pronuncia di archiviazione che determini il ne bis in idem; non può gravare sull'accusa l'onere di provare l'inesistenza di tale pronuncia
Quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice si attenua: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, che implica gli elementi previsti dall'art. 133
Norme sostanziali cui si riferisce la contestazione penale; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputata rispetto ai reati richiamati, salvo quanto disposto sulla non menzione
Richiamato dalla difesa per chiedere riassegnazione per trattazione in pubblica udienza e per memorie integrative; la Corte ha preso atto della memoria ma ciò non ha mutato l'esito complessivo del ricorso
Massime di principio
- Se esiste una querela antecedente a stessa fattispecie, è onere della difesa produrre la documentazione che dimostri l'esito (es. archiviazione) per far valere il ne bis in idem; l'accusa non è tenuta a provare la non esistenza di tali atti
- Quando la pena irrogata è prossima al minimo legale l'obbligo motivazionale del giudice è attenuato: può risultare sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza purché sia chiaro che sono stati considerati gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego di un beneficio (es. non menzione) contestualmente alla concessione di altro beneficio (es. sospensione condizionale della pena) non è automaticamente contraddittorio, ma richiede una motivazione specifica e puntuale che spieghi perché gli elementi favorevoli alla concessione di un beneficio non si ritengono rilevanti per l'altro
- La mancanza di motivazione specifica sul diniego di un beneficio favorevole può comportare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio limitato al punto di carenza motivazionale
- In fase difensiva, se si intende far valere il ne bis in idem o ottenere benefici come la non menzione, è importante produrre tutti gli atti pregressi e sollecitare una motivazione puntuale in appello per prevenire omissioni che possano giustificare un annullamento parziale
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