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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01560/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Dalla motivazione emerge che il ricorso era diretto contro la pena concordata e, in modo generico, deduceva la violazione dell'art. 129 c.p.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza però prospettare profili di illegalità della pena. La Corte richiama il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra richiesta e decisione; restano invece inammissibili le censure attinenti ai motivi rinunciati o alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. quando non si deduce un vizio rilevante o l'illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena concordata, non accompagnata dalla deduzione di un profilo di illegalità della pena e formulata solo in termini generici quanto all'art. 129 c.p.p. e alle attenuanti generiche, non fosse scrutinabile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Introduce un rito camerale in appello in cui le parti possono concordare l'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis è ammissibile solo per censure sulla volontà di aderire al concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 589 c.p.p.

    nelle forme previste dall'articolo 589

    Richiamato come forma procedimentale per la richiesta di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento

    La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile quando proposta contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. in relazione a motivi rinunciati e senza specificare un vizio ammissibile.

  • legge n. 103 del 2017

    entrata in vigore il 03/08/2017

    Viene richiamata come fonte della modifica del codice di rito che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi che attengono alla validità del consenso al concordato, al consenso del Procuratore generale o alla corrispondenza tra l'accordo e la decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che mirano a riproporre motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato in sede di concordato.
  • La mera deduzione, in forma generica, della violazione dell'art. 129 c.p.p. non consente di superare il perimetro dei motivi deducibili contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p., se non è allegato un vizio specifico e rilevante o l'illegalità della pena.
  • Quando il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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