Cassazione Penale, Ordinanza n. 28787/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti personalmente dagli imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo applicabile la regola di inammissibilità per difetto di sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale e non ravvisando l'assenza di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 novembre 2024. Il testo non indica i reati contestati né il contenuto delle doglianze di merito, perché la Corte si arresta su un profilo preliminare di ammissibilità. La Cassazione rileva che, a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché i ricorsi sono stati presentati personalmente dagli imputati, senza il ministero del difensore abilitato, essi risultano inammissibili. La Corte applica il principio tempus regit actum e dichiara l'inammissibilità de plano, con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa del ricorrente.
Norme richiamate
Salvo che la parte non vi provveda personalmente
La modifica legislativa del 2017 ha soppresso l'inciso che consentiva la sottoscrizione personale, imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale, a pena di inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
È richiamato come base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore abilitato.
Consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità' quando ricorre il vizio previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., incidendo sul requisito di sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per escludere la sanzione economica solo in presenza di assenza di colpa del ricorrente; nel caso concreto tale assenza non è ravvisata.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale della parte non è sufficiente.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione rilevabile de plano.
- In applicazione del principio tempus regit actum, la disciplina processuale sopravvenuta si applica ai ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardano sentenze pronunciate successivamente o anteriormente a seconda del momento dell'atto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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