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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07788/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità o manifesta infondatezza di tutti i motivi. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale propria e per bancarotta impropria mediante operazioni dolose. Con il primo motivo ha dedotto l'apparenza della motivazione del dissenso rispetto alla richiesta di riqualificazione dei fatti in bancarotta patrimoniale semplice, ma la Corte ha rilevato che il motivo era generico, perché non indicava gli elementi concreti idonei alla derubricazione e si limitava a riproporre censure già formulate in appello e disattese. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era congrua e immune da evidenti illogicità. Con il terzo e quarto motivo ha contestato la sproporzione degli aumenti di pena per la continuazione e l'applicazione di una pena accessoria superiore alla pena principale; anche tali censure sono state ritenute manifestamente infondate, poiché il giudice aveva motivato in modo adeguato richiamando gli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., e il motivo di appello sulla pena accessoria era stato giudicato oltremodo generico.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione della pena principale può essere sorretta da una motivazione che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per sostenere che la pena principale è adeguatamente motivata quando il giudice valorizza gli elementi decisivi o rilevanti del caso concreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che prospetta una richiesta di derubricazione è inammissibile se non indica specificamente gli elementi di fatto e di diritto che renderebbero sostenibile la diversa qualificazione e si limita a riproporre censure già dedotte in appello in modo generico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che dia conto analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
  • Le doglianze sulla commisurazione della pena e sugli aumenti per continuazione sono manifestamente infondate se la sentenza impugnata espone una motivazione congrua, coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e il motivo di appello era formulato in termini generici.
  • Una pena accessoria può essere confermata quando la relativa determinazione risulta sorretta dalla motivazione complessiva e la censura difensiva non individua uno specifico vizio del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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