Cassazione Penale, Ordinanza n. 22515/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito in appello la propria posizione mediante concordato sulla pena, con sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del G.I.P. di primo grado, ha rideterminato la sanzione in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per reati di furto e in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, ha dedotto un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente lamentando la mancata verifica di cause di proscioglimento. La Corte ha tuttavia rilevato che, avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre non sono proponibili doglianze sui motivi rinunciati né sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena. Poiché il ricorso non rientrava in tali limiti, è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito perché diretto a contestare profili non deducibili contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Non essendo prospettata una pena illegale, non vi era spazio per un annullamento d'ufficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello, salvo che emerga una pena illegale.
È richiamato in funzione comparativa: il patteggiamento ha una struttura diversa dal concordato in appello, poiché investe anche i termini dell'accusa e consente un più ampio sindacato.
È richiamato per evidenziare che il regime impugnatorio del patteggiamento è più ampio rispetto a quello del concordato in appello.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione viene pronunciata senza formalità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello il ricorso per cassazione ha un oggetto rigorosamente limitato: sono deducibili solo vizi che incidano sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla conformità della decisione all'accordo.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro una sentenza di concordato in appello per riproporre motivi rinunciati o per lamentare il mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale.
- La sentenza di concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento: il primo istituto comporta rinuncia ai motivi di impugnazione e preclude contestazioni su responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, mentre il secondo ha perimetro diverso e più ampio.
- Quando il ricorso contro una sentenza di concordato in appello non deduce questioni ammissibili e non evidenzia una illegalità della sanzione, la Corte di cassazione deve dichiararlo inammissibile senza formalità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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