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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24550/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano dal testo ulteriori statuizioni sul merito della responsabilità, già definita in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 giugno 2025, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 99, 132 e 133 c.p. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva argomentazioni specifiche, ma doglianze generiche e di fatto, formulate in modo astratto e senza indicare ragioni di diritto né dati fattuali idonei a sostegno delle richieste. La Corte rileva inoltre che la sentenza impugnata aveva dato una motivazione sufficiente, non illogica e aveva esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta genericamente formulata e non supportata da specifiche ragioni di diritto o di fatto.

  • art. 99 c.p.

    La doglianza sulla recidiva è stata ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 132 c.p.

    La censura sulla determinazione della pena è stata reputata meramente assertiva e priva di specificità.

  • art. 133 c.p.

    Le contestazioni sui criteri di commisurazione della pena sono state ritenute generiche, a fronte di una motivazione di merito sufficiente e non illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a doglianze generiche o meramente assertive, prive di specifiche ragioni di diritto e di puntuali dati fattuali a sostegno.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e un adeguato esame delle deduzioni difensive, la censura di vizio motivazionale non può risolversi in una mera riproposizione di contestazioni di fatto.
  • Le doglianze relative alla particolare tenuità del fatto, alla recidiva e alla commisurazione della pena devono essere articolate in modo specifico, indicando quali passaggi della decisione siano erronei o manifestamente illogici; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La genericità dei motivi di ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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