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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03571/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, lamentando in sostanza la mancata riconduzione di più fatti di reato, separatamente giudicati, nell'ambito della continuazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a ottenere un diverso apprezzamento di merito sul requisito dell'unitarietà del disegno criminoso rispetto a reati della stessa natura, in particolare cessioni di stupefacenti, sostenendo implicitamente che i fatti dovessero essere trattati come espressione di un medesimo programma illecito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e comunque diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente valorizzato il lasso di tempo intercorso tra i fatti e l'intervenuto arresto per i primi episodi, elementi incompatibili con un'unica deliberazione originaria e idonei a far ritenere necessaria, se del caso, una nuova autonoma volizione per modalità, luoghi, contatti con fornitori e clienti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione della sentenza impugnata, perché la questione della continuazione era stata affrontata con argomentazione non illogica e il ricorso si risolveva in una critica generica e in una richiesta di rivalutazione del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa sottesi alla proposizione dell'impugnazione inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, incompatibile con il sindacato di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito quando la censura investe l'apprezzamento dei fatti e la ricostruzione del disegno criminoso.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice può escludere l'unitarietà del medesimo disegno criminoso valorizzando il tempo intercorso tra i fatti e l'intervenuto arresto per i primi episodi, specie se tali elementi impongono la configurazione di nuove e autonome determinazioni criminose.
  • Il motivo di ricorso che si limita a contestare in modo generico la motivazione di merito, senza evidenziare specifiche illogicità o violazioni di legge, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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