Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 341/2025, pubblicata il 10.4.2025, del T.A.R. di Bologna, in punto di pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari.

Giustizia amministrativa202501398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 341/2025 quanto al pagamento delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 341/2025 del TAR di Bologna, pubblicata il 10 aprile 2025, limitatamente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei difensori antistatari. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si è costituito. Il giudice ha ritenuto indispensabile acquisire dall'Amministrazione la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento oppure, in caso di mancato pagamento, una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto un'istruttoria. Entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione l'Amministrazione dovrà trasmettere copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza n. 341/2025. In caso di mancato pagamento, entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori nel giudizio.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato insieme agli artt. 65 e 66 c.p.a. nell'esercizio dei poteri istruttori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la definizione della controversia richiede di verificare l'effettiva esecuzione dell'obbligo di pagamento derivante da una sentenza, il giudice può ordinare all'amministrazione di produrre la documentazione attestante l'adempimento o, in caso di mancato pagamento, una relazione sulle ragioni dell'inadempimento e sull'individuazione del funzionario responsabile del ritardo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può porre gli adempimenti istruttori a carico del dirigente dell'ufficio competente o di un funzionario delegato, prevedendo la facoltà di subdelega a personale qualificato e fissando termini distinti per la produzione documentale e per la relazione sul mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.