Cassazione Civile, Ordinanza n. 33385/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, per effetto dell'adesione valida alla definizione agevolata e dell'integrale pagamento, la controversia doveva considerarsi definita. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla disciplina speciale.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva deciso su una controversia relativa al calcolo degli acconti IRES nella vigenza del comma 28 dell'art. 33 della L. n. 183 del 2011, nonché sulla dedotta inosservanza del contraddittorio nell'ambito della procedura ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha però aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella L. n. 136 del 2018, presentando domanda, versando quanto dovuto in base al piano rateale e producendo la prova dell'integrale pagamento. L'Agenzia delle entrate aveva ricevuto la domanda e non aveva notificato diniego entro il termine di legge.
Norme richiamate
art. 33, comma 28, L. n. 183 del 2011
La norma era richiamata come disciplina sostanziale rilevante per la lite originaria sul calcolo degli acconti IRES, ma la Corte non entra nel merito perché la controversia viene definita in via agevolata.
art. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Era dedotta dal ricorrente come norma violata per asserita mancanza di contraddittorio nel controllo automatizzato, ma la questione resta assorbita dall'estinzione del giudizio.
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
commi sulla definizione agevolata delle controversie tributarie
Ha introdotto la facoltà di definire agevolmente le controversie tributarie pendenti; la presentazione dell'istanza e il pagamento integrale hanno comportato la cessazione della materia del contendere.
conversione del d.l. n. 119 del 2018
È richiamata quale legge di conversione della disciplina che consente la definizione agevolata delle liti tributarie.
Massime di principio
- Quando, in pendenza del ricorso per cassazione, il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla legge speciale e ne esegue integralmente il pagamento, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'assenza di un diniego dell'amministrazione entro il termine previsto dalla disciplina di definizione agevolata consolida l'efficacia della domanda del contribuente, impedendo la prosecuzione del contenzioso definito dalla norma speciale.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria o vizi procedurali della fase di controllo, perché tali questioni restano assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33325/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33326/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33327/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33329/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2025 del 20/12/2025
- ordinanza_civile · 20 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33331/2025 del 20/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →