Cassazione Penale, Sentenza n. 23608/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 546 lett. e) e 623 c.p.p.) in relazione al calcolo delle pene e al cumulo delle sentenze. Il difensore ha fatto valere che dal certificato del casellario giudiziale risultavano pronunce della Corte d'Appello del 30/11/2012 che avevano posto in continuità varie sentenze (tra cui quelle emesse il 26/09/2007 e l'11/02/2009) e che la sentenza del 20/04/2020 aveva riconosciuto la continuazione con la sentenza del 15/06/2010; ciò avrebbe comportato che anche la sentenza del 12/01/2008 dovesse essere ricompresa nel calcolo complessivo delle pene.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il certificato del casellario giudiziale mostra una catena di pronunce dichiarate in continuazione e che, alla luce di tali risultanze, la Corte d'Appello di Bari deve riesaminare le decisioni sottese per verificare la correttezza del cumulo operato. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Bari.
Norme richiamate
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di cassazione (violazione di legge): la questione era l'erroneo o incompleto calcolo delle pene in presenza di pronunce dichiarate in continuazione; la Corte ha ritenuto il motivo idoneo a giustificare l'annullamento e il rinvio.
Richiamato quale norma procedurale relativa ai motivi di impugnazione: la dedotta carenza di motivazione e l'errore nella valutazione degli atti (casellario) hanno determinato l'accoglimento del ricorso.
La sentenza resa ex art. 444 (applicazione della pena su richiesta) è menzionata nel casellario e rilevante ai fini della verifica delle continuazioni; la Corte ha considerato tali pronunce come parte della catena di continuazione da valutare nel cumulo delle pene.
Massime di principio
- Quando il certificato del casellario giudiziale documenta pronunce formalmente poste in continuazione, tutte le sentenze nella catena devono essere prese in considerazione nel calcolo cumulativo delle pene.
- La Corte d'appello, nel determinare il cumulo delle pene, ha l'obbligo di verificare le pronunce che hanno dichiarato la continuazione; omissioni o errori motivazionali su questo punto possono essere annullati in Cassazione.
- Il difensore deve evidenziare e documentare, anche mediante certificato del casellario, i provvedimenti che collegano le sentenze in continuità: tale documentazione può costituire base valida per la cassazione per vizio di motivazione o violazione di legge.
- Se la documentazione mostra incertezze o omissioni nella valutazione delle continuazioni, la Corte di legittimità tipicamente annulla e rinvia per nuovo esame piuttosto che decidere direttamente il nuovo cumulo, lasciando alla Corte di merito la ricognizione completa degli atti.
- Le sentenze emesse ai sensi di specifiche procedure (es. art. 444 c.p.p.) vanno considerate nello stesso modo delle altre pronunce quando risultano formalmente poste in continuazione con altre decisioni.
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