Cassazione Penale, Ordinanza n. 32630/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato la decisione di merito deducendo quattro motivi: travisamento della prova e omessa valutazione di elementi decisivi in ordine alla prova della turbativa dell'altrui possesso; violazione di legge riguardo all'accertamento dei requisiti oggettivi del reato contestato ai sensi dell'art. 634 c.p.; vizio di motivazione in relazione alla prova dell'elemento soggettivo; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla liquidazione delle statuizioni civili. La Corte ha ritenuto i motivi aspecifici, perché non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese. Nel merito, ha rilevato che la Corte d'appello aveva illustrato gli elementi probatori univoci posti a fondamento della responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento a condotte violente idonee a incidere sul possesso dell'immobile della persona offesa, sia sotto il profilo soggettivo, per la sussistenza del dolo. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, con indicazione delle quote relative alle diverse fasi procedimentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'aspecificità e la reiteratività dei motivi e la logicità e completezza della motivazione della sentenza d'appello sulla responsabilità per il reato di turbativa violenta del possesso e sulle statuizioni civili. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La responsabilità è stata ritenuta fondata sulla prova di condotte violente idonee a turbare il possesso dell'immobile altrui e sulla sussistenza del dolo.
Il provvedimento dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che formuli censure senza un puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze meramente reiterative di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi con motivazione esaustiva e logicamente incensurabile.
- Ai fini della responsabilità per turbativa violenta del possesso, la prova deve riguardare condotte violente idonee a incidere sul possesso altrui e la relativa consapevole volontà, accertabile anche mediante gli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile è adeguatamente motivata quando il giudice individua le somme o le quote riferibili alle diverse fasi procedimentali, senza necessità di ulteriori specificazioni non richieste dalla decisione.
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