Sentenza del 05/03/2018 n. 932 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Spese di pubblicità - Spese di rappresentanza - Differenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la qualificazione della spesa dipende dalla sua concreta finalità economica e dalla prova fornita dal contribuente. In assenza della dimostrazione di un collegamento diretto tra sponsorizzazione e ritorno commerciale, la spesa deve essere classificata come spesa di rappresentanza e può essere dedotta soltanto entro i limiti previsti dalla normativa applicabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la distinzione, ai fini IRES, tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza. Le prime sono sostenute per pubblicizzare prodotti, marchi, servizi o l'attività dell'impresa e sono deducibili secondo la relativa disciplina; le seconde mirano principalmente ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a rafforzarne le possibilità di sviluppo, con deducibilità soggetta ai limiti previsti dalla legge. In particolare, le spese di sponsorizzazione sono considerate spese di rappresentanza quando il contribuente non dimostra l'esistenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale dall'attività sponsorizzata.
Norme richiamate
Art. 108 del TUIR, già art. 74, comma 2
Costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo; sono spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta.
La distinzione si fonda sulla finalità prevalente dell'erogazione: promozionale e direttamente pubblicitaria per le spese di pubblicità; istituzionale, d'immagine o di prestigio per le spese di rappresentanza. Le sponsorizzazioni rientrano tra queste ultime se non viene provata una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente una spesa non è sufficiente la denominazione contrattuale o contabile: occorre verificarne la concreta finalità economica.
- Una spesa è generalmente pubblicitaria quando è direttamente collegata alla promozione di prodotti, marchi, servizi o dell'attività d'impresa e presenta un ragionevole collegamento con l'acquisizione di clientela o ricavi.
- Le spese di rappresentanza perseguono soprattutto finalità d'immagine, prestigio e relazioni esterne e sono normalmente deducibili entro i limiti stabiliti dalla legge.
- Le spese di sponsorizzazione non sono automaticamente spese pubblicitarie: il contribuente deve documentare il rapporto diretto tra iniziativa sponsorizzata e concreto ritorno commerciale atteso.
- In caso di contestazione, è utile conservare contratti, materiali promozionali, visibilità del marchio, campagne correlate, dati sui contatti commerciali e ogni elemento idoneo a dimostrare la finalità pubblicitaria e il nesso con l'attività d'impresa.
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