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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07977/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo e secondo grado per falsità materiale in atto pubblico commessa da privato, contestata in più capi, e per truffa aggravata riqualificata in appello come consumata. Dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario, la difesa propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore di fatto della precedente sentenza di legittimità: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non devoluta in appello la questione della qualificazione del capo D come tentativo di truffa e non come truffa consumata. Secondo il ricorrente, tale svista avrebbe impedito di valutare la conseguente prescrizione del reato, poiché il fatto si sarebbe esaurito prima e le somme richieste sarebbero state percepite solo in relazione a incarichi professionali cessati o comunque non collegati agli atti falsi. La difesa insiste dunque sul fatto che si trattasse di tentativo, con estinzione per prescrizione, e contesta che la precedente decisione abbia correttamente percepito la specifica doglianza di appello.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario perché manifestamente infondato. Richiama la natura eccezionale del rimedio ex art. 625-bis c.p.p., limitato agli errori percettivi e non esteso alla rivalutazione del ragionamento giuridico o fattuale compiuto nella sentenza di legittimità. Nel caso concreto, osserva che la precedente sentenza di cassazione aveva comunque esaminato la questione relativa alla truffa consumata o tentata, valorizzando il dato secondo cui le persone offese avevano dichiarato di avere pagato il compenso richiesto e quindi l'imputato aveva conseguito l'ingiusto profitto. Le deduzioni difensive vengono qualificate come mere contestazioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è limitato a un errore percettivo della Corte di cassazione, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti, e non consente rivalutazioni di merito o del percorso logico-argomentativo

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato solo indirettamente per escludere il sindacato di legittimità sulle censure che si risolvono in una rivalutazione del fatto

  • art. 620 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo, ma il provvedimento finale applica la regola della condanna alle spese in caso di inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto percettivi, intesi come svista o equivoco sulla lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, purché l'errore abbia inciso causalmente sulla decisione.
  • Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la censura che miri a contestare la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione o a sollecitare una nuova lettura delle risultanze processuali.
  • La deduzione secondo cui una condotta integrerebbe un tentativo anziché un reato consumato non è scrutinabile con il rimedio straordinario quando richieda una rivalutazione dei fatti già apprezzati in sentenza.
  • Ai fini della truffa consumata, è decisivo il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno; se la Corte accerta che la persona offesa ha corrisposto il compenso richiesto in ragione degli artifici e raggiri, la doglianza sul tentativo si risolve in contestazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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