Cassazione Penale, Ordinanza n. 11227/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna già resa in primo e secondo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché aspecifico: da un lato sembra chiedere la concessione delle attenuanti generiche, ma tali attenuanti erano già state riconosciute in primo grado; dall'altro, se il motivo va inteso come censura del diniego di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, esso è generico e manifestamente infondato perché la prevalenza è preclusa dall'art. 69, comma 4, c.p.
Norme richiamate
art. 69, comma 4 cod. pen.
La disposizione impedisce il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva nei casi previsti, rendendo manifestamente infondata una richiesta di prevalenza in tali ipotesi.
circostanze attenuanti generiche
Erano già state concesse dal giudice di primo grado; il ricorso che le invocava come se fossero state negate è stato ritenuto aspecifico.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sia privo di specificità, soprattutto quando non si confronta con l'effettivo contenuto della decisione impugnata o presuppone erroneamente un diniego già insussistente.
- Quando le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute, non è ammissibile censurare la sentenza come se ne avesse negato la concessione; occorre individuare con precisione la reale statuizione contestata.
- La richiesta di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è manifestamente infondata se la legge la esclude espressamente ai sensi dell'art. 69, comma 4, c.p.
- In sede di legittimità, la censura sulla dosimetria o sul bilanciamento delle circostanze deve essere specifica e coerente con il decisum, altrimenti conduce all'inammissibilità del ricorso.
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