Cassazione Penale, Sentenza n. 33155/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva confermato la custodia cautelare, poi sostituita con arresti domiciliari, nei confronti di Tancredi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 2). Il ricorrente deduceva: a) mancanza di prova e motivazione illogica sulla sussistenza del concorso esterno e sull'effettivo ruolo di Tancredi nella gestione degli interessi della cosca Stefanutti-Martorano all'interno della Kuadra s.r.l.; b) non attendibilità o carenza di riscontri delle dichiarazioni a suo carico (in particolare di Natale Stefanuti, Anna Auria, Gerardo Contristano) e che le condotte ascritte - atti intimidatori e presunte assunzioni fittizie - non provavano una complicità, potendosi invece configurare la posizione della società come vittima di estorsioni; c) mancata attualità e concretezza delle esigenze cautelari, stanti la distanza temporale degli eventi (oltre quattro anni), il venir meno delle cariche societarie e l'assenza di concrete prospettive di ripresa di ruoli che giustifichino la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi (attendibilità delle prove e ricostruzione dei fatti) sono stati ritenuti inammissibili perché rappresentano una rievaluazione del merito e non evidenziano vizi di motivazione rilevanti secondo i limiti del sindacato di legittimità. Il terzo motivo (insussistenza delle esigenze cautelari) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la prevalenza, nei reati indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., della presunzione di sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo cautelare, non neutralizzata dal mero decorso del tempo o da argomentazioni generiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla conferma delle misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari e riesaminate dal Tribunale del riesame; utilizzata per inquadrare il procedimento di riesame della misura.
Richiamata come criterio generale che disciplina i presupposti e i limiti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che, pur essendo rilevante, la disciplina generale è in parte sovraordinata dalla presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, per i delitti di cui trattasi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma centrale per la decisione: stabilisce una presunzione speciale circa la sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo cautelare per determinati reati (tra cui quelli connessi alla criminalità organizzata). La Corte ha ritenuto che tale presunzione prevalga e non sia facilmente superata dal mero decorso del tempo, giustificando così la conferma della misura cautelare.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare a carico del ricorrente l'obbligo di versare euro 3.000,00.
Massime di principio
- In sede di cassazione i motivi che si limitano a una diversa valutazione del materiale probatorio (attacco al merito) sono inammissibili: è necessario indicare vizi di motivazione formali o logici (carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà) per essere esaminati.
- Nei procedimenti relativi a reati di tipo mafioso l'art. 275, comma 3, crea una forte presunzione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: il semplice decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a superare tale presunzione.
- Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in grado di reggere il vaglio del giudice di legittimità occorre produrre elementi concreti e specifici volti a dimostrare l'assenza di pericolo attuale (es. perdita oggettiva di ruoli/influenza, riscontri che smentiscano le dichiarazioni fondamentali), non argomentazioni generiche.
- La qualificazione di una società come vittima di estorsione o come complice del sodalizio dipende da un apprezzamento valutativo che richiede riscontri concreti: dichiarazioni isolate o pagamenti possono essere interpretati in modi diversi e la loro mera esistenza non esclude automaticamente la configurazione di complicità quando il contesto e gli altri elementi dimostrativi la corroborino.
- Le censure basate sull'inaffidabilità o contraddittorietà delle dichiarazioni dei pentiti o testi devono essere rivolte al giudice del merito con prove o argomentazioni che evidenzino specifici contrasti o mancanze: la cassazione non sostituisce il vaglio di attendibilità effettuato dal giudice che ha esaminato direttamente le prove.
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