Cassazione Penale, Sentenza n. 10708/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo l'inammissibilità ritenuta evidente e non esente da colpa. Decisione resa il 23/11/2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso per cassazione è stato però ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: non è stata allegata né risulta agli atti una procura speciale autenticata rilasciata dall'Esposito all'avv. Walter De Agostino che ha sottoscritto il ricorso, requisito ritenuto necessario per analogia con l'art. 640 c.p.p. e consolidata giurisprudenza.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato; è l'istituto sostanzialmente oggetto dell'impugnazione.
Norma sulla revisione che richiede la procura speciale del difensore per proporre ricorso per cassazione; richiamata per analogia per ritenere necessario lo stesso requisito anche per i ricorsi per rescissione ex art. 629-bis.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma a favore della cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata per colpa del ricorrente; applicata per comminare €3.000,00.
Cass. sentenze (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020; Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020)
Orientamenti di legittimità che affermano l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore privo di procura speciale autenticata in materia di rescissione del giudicato, confermando il richiamo all'art. 640 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione può comportare la responsabilità del ricorrente e giustificare la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda.
Massime di principio
- Per i ricorsi per cassazione relativi alla rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è necessario che il difensore sia munito di procura speciale autenticata; la sua mancata produzione comporta inammissibilità per difetto di legittimazione.
- La giurisprudenza consolidata ammette il richiamo all'art. 640 c.p.p. (revisione) per stabilire i requisiti formali del ricorso per rescissione, quindi va rispettata la documentazione di legittimazione prevista per la revisione.
- L'evidente inammissibilità per ragioni formali può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se il ricorrente non può essere ritenuto esente da colpa.
- Prima di proporre il ricorso è obbligatorio verificare ed allegare la procura speciale autenticata: se non disponibile, è preferibile integrare o astenersi dall'impugnare per evitare l'inammissibilità e sanzioni.
- Gli avvocati che agiscono in materia di rescissione/revisione devono adottare procedure interne che garantiscano la presenza e l'autenticazione delle procure speciali quando necessarie.
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