Cassazione Penale, Sentenza n. 5720/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia e diffamazione (frasi rivolte al maresciallo Antonino: "facesse attenzione il maresciallo Antonino che sta facendo un po' troppo... mi lasciasse stare, perché io so dove abita e che macchina ha" e "il m.llo Antonino si scopa la compagna dell'avv. Masellis"). Ha dedotto due motivi: 1) violazione dell'art. 420-bis c.p.p. per omessa traduzione in udienza dell'imputato detenuto (udienze 17/4 e 8/5/2018), sostenendo che la rinuncia alla comparizione riportata nel decreto di citazione riguardava solo la prima udienza e non le successive; 2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla condanna al pagamento delle spese della parte civile, non essendovi risultanza di una formale costituzione di parte civile in giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la rinuncia del detenuto a comparire ha effetto fino a revoca espressa e che il ricorrente non ha manifestato volontà di revocare la rinuncia; pertanto non è stata ravvisata la nullità per mancata traduzione. Il secondo motivo è stato invece accolto: non risultando in atti alcuna formale costituzione di parte civile, le statuizioni civili contenute nella sentenza di merito sono state eliminate. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha respinto il ricorso nel resto.
Norme richiamate
Disciplina la presenza dell'imputato detenuto in udienza e l'obbligo di traduzione; il ricorso sosteneva violazione per omessa traduzione, ma la Corte ha ritenuto che la rinuncia a comparire abbia efficacia fino a revoca.
Fornisce il principio della necessità della presenza dell'imputato salvo un inequivoco rifiuto; richiamato nel discutere l'obbligo di assicurare la presenza e il diritto di difesa.
Prevede il dovere del giudice di disporre la traduzione o il rinvio quando l'assenza è dovuta a legittimo impedimento (es. detenzione), salvo rifiuto espresso dell'imputato; la Corte ne evidenzia la ratio ma ritiene che qui vi fosse una rinuncia non revocata.
Attribuisce alla Cassazione il potere di eliminare le statuizioni civili viziate: la Corte ha usato tale potere per annullare senza rinvio le disposizioni civili della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia alla comparizione espressa da un imputato detenuto si considera efficace fino a revoca esplicita: se non viene manifestata la volontà di revocare, il giudice può procedere in sua assenza e la mancata traduzione non costituisce automaticamente motivo di annullamento.
- Se l'imputato detenuto vuole essere presente a udienze successive deve manifestare nei modi di legge la revoca della precedente rinuncia; l'onere di chiarezza nell'espressione della volontà è a carico dell'imputato/difesa.
- Le statuizioni civili pronunciate in sede penale (risarcimento, spese di costituzione di parte civile) richiedono la formale costituzione della parte civile: in assenza di tale costituzione le pronunce civili sono viziabili e la Cassazione può annullarle senza rinvio.
- Il giudice deve, ove conosca lo stato di restrizione della libertà dell'imputato e non vi sia un rifiuto inequivoco, disporre la traduzione o il rinvio per assicurare il diritto di difesa; tuttavia l'esistenza di una rinuncia non revocata rende operativa la possibilità di procedere in assenza.
- In fase di impugnazione la Procura può chiedere l'annullamento limitatamente a vizi specifici (es. statuizioni civili) e la Cassazione può accogliere tale richiesta eliminando solo le parti viziate del provvedimento.
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