Cassazione Civile, Ordinanza n. 21880/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La lite nasce da un preliminare del 9 gennaio 1987 con cui il promissario acquirente aveva versato complessivamente lire 200 milioni a titolo di acconto prezzo per l'acquisto di quote di una società. Dopo un lungo contenzioso sulla risoluzione per inadempimento del preliminare, la domanda restitutoria dell'acconto veniva accolta in primo grado, ma la Corte d'appello, riformando sul punto, riteneva prescritta l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., facendo decorrere il termine dal 1994, data della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la risoluzione, pur non ancora passata in giudicato. I ricorrenti censurano tale soluzione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 282 c.p.c. e sostenendo che, trattandosi di sentenza costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c., il diritto alla restituzione e quindi il dies a quo della prescrizione avrebbero potuto decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente sciolto il vincolo contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando la restituzione delle somme pagate discende da una risoluzione giudiziale del contratto, la prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, perché solo da quel momento il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.; non dal momento della pronuncia di primo grado, che non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c. se ha natura costitutiva.
Norme richiamate
la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti
La regola della provvisoria esecutorietà vale per le sole sentenze di condanna e non si applica alle sentenze dichiarative o costitutive, come quella di risoluzione giudiziale del contratto.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di ripetizione conseguente a risoluzione giudiziale, ciò avviene solo con il giudicato della sentenza di risoluzione.
Le restituzioni conseguenti alla risoluzione trovano titolo nel venir meno del vincolo contrattuale e della causa della prestazione eseguita.
L'azione di risoluzione per inadempimento ha natura costitutiva, poiché mira a sciogliere il vincolo contrattuale.
La risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa ha natura di mero accertamento dell'effetto già verificatosi, e si distingue dalla risoluzione costitutiva ex art. 1453 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito è esperibile quando viene meno la causa giustificativa del pagamento; nel caso deciso, ciò avviene con il giudicato della risoluzione.
Massime di principio
- Quando la domanda di restituzione dipende da una risoluzione giudiziale del contratto, la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal giudicato della sentenza che ha pronunciato la risoluzione, non dalla sua mera pronuncia in primo grado.
- Occorre distinguere tra carenza originaria della causa solvendi, tipica della nullità, e carenza sopravvenuta, tipica della risoluzione: nel primo caso la prescrizione dell'indebito decorre dal pagamento, nel secondo dal momento in cui la risoluzione diviene definitiva.
- L'art. 282 c.p.c. non rende provvisoriamente esecutive le sentenze costitutive; pertanto una sentenza di risoluzione ex art. 1453 c.c. non può essere assunta come dies a quo per l'esercizio della ripetizione prima del passaggio in giudicato.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., il diritto alla restituzione diventa attuale solo quando è definitivamente cessata la causa che giustificava il pagamento effettuato in esecuzione del contratto poi risolto.
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