Cassazione Penale, Sentenza n. 41595/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di remissione in termini per proporre impugnazioni: (1) restituzione del termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Ancona del 27/09/2017 (lesioni personali aggravate); (2) restituzione del termine per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 14/07/2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado. Il difensore ha dedotto la mancata conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, espulso dal territorio nazionale il 1/08/2013, e ha sostenuto l'applicabilità ratione temporis dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge n. 67/2014. La conoscenza dei provvedimenti è stata ricondotta alla notifica del provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, avvenuta il 28/04/2025.
La decisione
La Corte di cassazione, Sez. V, ha rigettato per la parte di sua competenza la richiesta di restituzione del termine per proporre ricorso per cassazione (ritenuta tardiva: la richiesta è stata presentata alla Corte d'appello il 28/05/2025 ed è pervenuta a questa Corte il 17/06/2025, oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis). Ha invece disposto la trasmissione alla Corte d'appello di Ancona dell'istanza relativa alla remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale del 27/09/2017, perché quella parte della richiesta era stata presentata entro il termine. Non è stata disposta condanna alle spese per la parte rigettata.
Norme richiamate
L'art. 175 impone termini decadenziali per le richieste di restituzione in termini; il comma 2-bis fissa il termine di 30 giorni dalla conoscenza del giudizio per proporre la richiesta a pena di decadenza; il comma 4 attribuisce alla Corte d'appello la competenza a decidere sulle remissioni in termini relative all'appello, sicché la Corte di cassazione valuta solo la parte relativa al ricorso per cassazione e trasmette il resto al giudice distrettuale competente.
La parte ricorrente ha invocato l'applicabilità ratione temporis del testo anteriore alla riforma; la Corte ha però applicato i termini decadenziali come interpretati alla luce della giurisprudenza recente, ritenendo comunque tardiva la richiesta di restituzione per cassazione.
Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025 (Gobbetti)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la richiesta di restituzione per cassazione è soggetta al termine decadenziale e che il decorso del termine è valutato dalla Corte di cassazione quando è la competente.
Sez. 5, ord. n. 15776 del 16/01/2023 (Metreveli)
Giurisprudenza richiamata per l'ipotesi in cui il rigetto dell'istanza di remissione non comporti automaticamente la condanna alle spese processuali, trattandosi di una particolare istanza e non di un mezzo di impugnazione.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione in termini per proporre ricorso per cassazione è soggetta a un termine decadenziale (30 giorni dalla conoscenza del giudizio): va proposta tempestivamente alla Corte competente, pena il rigetto per tardività.
- Se la richiesta riguarda più gradi di impugnazione, la Corte di cassazione decide solo sulla parte relativa al ricorso per cassazione; le richieste relative all'appello devono essere trasmesse e decise dalla Corte d'appello competente.
- La notifica di un provvedimento esecutivo può costituire evento di 'conoscenza' sufficiente a far decorrere il termine per chiedere la restituzione, perciò è essenziale calcolare i termini a partire dalla effettiva conoscenza.
- Le eccezioni di applicabilità ratione temporis di testi normativi antecedenti alle riforme vanno specificamente motivate e possono non precludere l'applicazione dei termini decadenziali come interpretati dalla giurisprudenza successiva.
- Il rigetto dell'istanza di remissione per la parte di competenza della Corte non comporta necessariamente condanna alle spese, trattandosi di una istanza e non di un normale mezzo di impugnazione.
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