Cassazione Civile, Ordinanza n. 08903/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il maggior reddito di lavoro professionale relativo all’anno d’imposta 2009, fondato sulle risultanze di un PVC della Guardia di Finanza relativo alle movimentazioni su un conto corrente bancario del contribuente e dei suoi genitori, ricondotte a compensi professionali, in particolare per rapporti con una società assicurativa. Era stato emesso anche un atto di irrogazione sanzioni. La CTR aveva rigettato l’appello del contribuente contro l’avviso di accertamento e accolto solo parzialmente l’appello contro le sanzioni, escludendo quelle relative ai prelevamenti. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di norme processuali e tributarie e la motivazione apparente della sentenza di appello, lamentando che la CTR avesse sostanzialmente riprodotto la motivazione di primo grado senza esaminare la documentazione prodotta per superare la presunzione di imponibilità delle movimentazioni bancarie; con il secondo motivo ha dedotto l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione del regime agevolato dei contribuenti minimi, sostenendo che per l’anno precedente (2008) i ricavi/compensi non superavano il limite previsto dalla legge, come risultava dagli esiti del contenzioso relativo a quell’anno.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente e dichiarando inammissibili le ulteriori censure del medesimo motivo per difetto di specificità o perché non adeguatamente sviluppate. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione relativa al regime agevolato dei contribuenti minimi, eccezione che non poteva dirsi implicitamente respinta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame della questione pretermessa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti in relazione a violazione di legge e vizio di motivazione
invocato per dedurre omessa pronuncia su una questione devoluta in appello
la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi; non è invece denunciabile come violazione dell’art. 115 la mera diversa valutazione delle prove
la censura è inammissibile quando mira a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente
art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione agli accertamenti bancari e agli obblighi/effetti probatori connessi
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell’accertamento induttivo in presenza di omessa dichiarazione dei redditi
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali/tributarie asseritamente violate
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel motivo relativo alle sanzioni e al regime fiscale applicabile
artt. 6 e 9 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamati nel motivo relativo alle sanzioni
art. 1, commi da 96 a 117, l. n. 244 del 2007
individua il regime agevolato dei contribuenti minimi, la cui applicazione è stata omessa dalla CTR e quindi deve essere riesaminata in rinvio
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione della sentenza di appello superava il minimo costituzionale
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in coordinamento con la disposizione lett. d) per l’accertamento induttivo
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per l’accertamento induttivo in materia IVA
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è tale la sentenza che esponga in modo chiaro le ragioni del convincimento, anche sinteticamente.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non può essere usata per contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La doglianza di omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non assolve all’onere di specificità del ricorso per cassazione, allegando i documenti o trascrivendone il contenuto essenziale in modo da consentirne la valutazione di decisività.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione devoluta in appello integra vizio deducibile in cassazione e comporta cassazione con rinvio quando la questione non risulti esaminata neppure implicitamente.
- Nel giudizio tributario, la mancata valutazione di una richiesta di applicazione di un regime agevolato previsto dalla legge impone al giudice di merito un espresso esame della relativa questione, se questa sia stata ritualmente devoluta e sia decisiva ai fini dell’imposizione.
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