Cassazione Penale, Sentenza n. 8516/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Orlacchio impugnava il diniego di restituzione del termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. di Parma (5/10/2018) per guida in stato di ebbrezza. Il difensore deduceva il difetto di notificazione al cliente: il decreto era stato notificato al difensore di ufficio e trasmesso all'UNEP per la notifica all'imputato; l'ufficiale giudiziario, constatata l'assenza temporanea, lasciò avviso nella cassetta postale, depositò il plico in ufficio postale e spedì una comunicazione di avvenuto deposito (raccomandata del 13/06/2018), ma il plico non fu ritirato e fu restituito dopo la giacenza. Si denunciava la violazione degli artt. 170 e 175 c.p.p. e degli artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982, sostenendo che la prova della sola spedizione della raccomandata non prova la conoscenza effettiva dell'atto secondo l'evoluta giurisprudenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame. I giudici hanno censurato il G.I.P. per aver basato il rigetto sulla sola regolarità formale della notifica e sull'assunzione che l'assenza del destinatario e la spedizione della raccomandata avrebbero posto l'imputato in condizione di conoscere l'atto. La Cassazione ha ricordato che, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., l'istante ha solo l'onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza e il giudice deve verificare se l'interessato abbia avuto effettiva conoscenza; in presenza di incertezza il giudice deve disporre la restituzione del termine.
Norme richiamate
Stabilisce la disciplina della restituzione nel termine: l'istante ha l'onere di allegazione (non di prova) circa la mancata conoscenza e il giudice deve accertare se vi sia stata effettiva conoscenza; in caso di incertezza deve disporre la restituzione.
Richiamato dalla difesa in relazione alle forme di notificazione; nella sentenza viene richiamato per indicare la normativa sulla notifica ma la Corte sottolinea che la regolarità formale non esaurisce il controllo sulla conoscenza effettiva dell'atto.
Legge n. 890 del 1982 (artt. 7 e 8)
Norme sulle notificazioni a mezzo posta e sulle comunicazioni di avvenuto deposito; la Corte rileva che il rispetto formale di tali norme (spedizione della raccomandata/CAD) non basta di per sé a escludere la restituzione del termine se resta incertezza sulla conoscenza reale dell'atto.
Riferito in relazione al domicilio eletto: la sentenza segnala che l'assenza del destinatario dal domicilio eletto non può automaticamente comportare una presunzione di conoscenza dell'atto senza adeguata verifica.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifica art. 175 c.p.p.)
La modifica normativa ha precisato i poteri del giudice nella verifica della effettiva conoscenza dell'atto; la Corte ricorda che il giudice deve esercitare tali poteri e non limitarsi alla verifica formale.
Massime di principio
- La mera prova della spedizione o della comunicazione di avvenuto deposito (raccomandata/CAD) non è automaticamente sufficiente per escludere la restituzione del termine: il giudice deve valutare la effettiva conoscenza dell'atto.
- Chi chiede la restituzione del termine ha l'onere solo di allegare le ragioni della mancata conoscenza; il giudice deve poi accertare, con i poteri istruttori, se l'imputato ha avuto conoscenza effettiva; se rimane incertezza la restituzione va concessa.
- L'assenza prolungata dal domicilio eletto non può essere automaticamente imputata al destinatario come causa della mancata conoscenza senza una verifica di elementi concreti che dimostrino la sua effettiva ricezione o conoscenza dell'atto.
- Se il plico non è stato ritirato e/o è stato restituito dopo la giacenza, ciò costituisce elemento favorevole alla tesi della mancata conoscenza e impone al giudice un esame più approfondito prima di rigettare la restituzione.
- In situazioni analogue il giudice deve cercare elementi univoci della conoscenza (es. ricevute di ritiro, firme, contatti certi) e, in mancanza, preferire la tutela del diritto di difesa mediante la restituzione del termine per proporre opposizione.
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