Cassazione Penale, Ordinanza n. 06415/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e solo apparenti, in quanto non contenevano una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha anche disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma dell'8 luglio 2024. Dal testo emerge che i motivi erano due: uno contestava la qualificazione dei fatti come furti, l'altro il mancato riconoscimento del tentativo. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano formulate in modo generico e meramente apparente, senza una critica argomentata alla motivazione impugnata, che aveva già dato risposta ai punti contestati. Il ricorso è stato quindi ritenuto inidoneo a introdurre un effettivo scrutinio di legittimità.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e effettivi; la genericità o l'apparenza della censura ne determina l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono idonei a costituire una critica argomentata della decisione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale le ragioni dell'errore denunciato.
- Censure meramente assertive, generiche o solo apparenti non integrano motivi effettivi di ricorso e comportano l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la decisione di merito ha già fornito risposta logica e adeguata ai punti controversi, il ricorso non può limitarsi a una riproposizione astratta delle contestazioni senza confutazione specifica della motivazione.
Come è indicizzato
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