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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2091/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che aveva rigettato il gravame avverso l'ordinanza del GIP di Potenza che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, ai danni della "Padre Pio società cooperativa" in amministrazione giudiziaria (capi 2, 7, 10, 12-21). La ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per carenza/assenza di motivazione sulla gravità indiziaria dei reati contestati; (2) vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a) e c), e 4 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia: con atto inviato via PEC il 3 dicembre 2024 la difesa, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso. Il Collegio ha quindi pronunciato l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con estinzione del rapporto processuale. Il Collegio, rilevando la tempestività della rinuncia, ha ritenuto di non irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ma ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato per indicare la base normativa dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha esaminato il gravame avverso il provvedimento cautelare del GIP

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per censurare vizi di motivazione (mancanza di indicazione della gravità indiziaria e di adeguata valutazione delle esigenze cautelari); il Collegio non si è pronunziato sul merito per sopravvenuta rinuncia

  • art. 274, comma 1, lett. a) e c), e comma 4, cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, ecc.) invocate dalla ricorrente come insufficientemente motivate dal Tribunale del riesame; non valutate nel merito a causa della rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Applicata dal Collegio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti (rinuncia dell'appellante), con conseguente estinzione del rapporto processuale

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonostante la rinuncia al gravame

Massime di principio

  • La rinuncia al gravame, se validamente effettuata (es. via PEC da parte di difensore munito di procura speciale), determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenienza ex art. 591 c.p.p. e l'estinzione del rapporto processuale, impedendo la decisione sul merito delle censure.
  • La rinuncia tempestiva e in largo anticipo rispetto all'udienza può indurre il giudice a non irrogare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente verso la Cassa delle ammende, ma non esclude in genere l'obbligo di rifondere le spese processuali (art. 616 c.p.p.).
  • Le censure di carenza di motivazione sulla gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari (art. 606 c.p.p. e art. 274 c.p.p.) devono essere valutate sul merito solo se il giudice d'appello procede alla trattazione; una rinuncia sopravvenuta priva la difesa della possibilità di ottenere tale valutazione.
  • In situazioni simili è importante valutare strategicamente la rinuncia: è efficace per estinguere il gravame ma comporta la perdita dell'esame delle doglianze sostanziali; la rinuncia deve essere formalizzata correttamente (procura speciale, forma idonea come PEC) per essere efficace.
  • Il ricorrente deve considerare che, anche rinunciando, può essere condannato alle spese processuali; la tempestività della rinuncia può tuttavia influenzare l'eventuale esclusione di sanzioni aggiuntive.

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